La nuova disciplina sanzionatoria sulla sicurezza alimentare secondo l’autorità preposta ai controlli ufficiali: interpretazione e prassi operativa dell’AUSL.
di Carlo Volante
Sebbene in altre occasioni sia stata affrontata la tematica relativa ai controlli ufficiali previsti dal regolamento CE 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e alle nuove misure sanzionatorie introdotte con il decreto legislativo 193 del 06 novembre 2007 n. 193 di «attuazione della direttiva comunitaria 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore» (pubblicato nella G.U. n. 261 del 09 novembre 2007), oggi si rende necessario, a mio parere, qualche chiarimento sotto il profilo applicativo della norma che, è bene dirlo, non nasconde alcuni aspetti controversi.
L’esigenza di ritornare sull’argomento trae origine proprio da talune incertezze manifestate anche dagli stessi soggetti deputati al controllo («autorità competente», come specificato dall’articolo 2 dello stesso decreto legislativo 193/2007) in occasione del confronto e talvolta del contradditorio (più o meno acceso) con gli operatori del settore alimentare (OSA) che hanno subito il controllo ufficiale.
Occorre iniziare proprio dal citato articolo 2 del decreto legislativo 193/2007 che, a mio parere, è sufficientemente chiaro: l’autorità competente è l’autorità legittimata a svolgere i controlli ufficiali secondo le previsioni del regolamento CE 882/2002 (articolo 4 ) che, di fatto, ha fissato i requisiti necessari a svolgere tale compito e nuove importanti regole generali per l’esecuzione dei controlli, intesi a verificare la conformità alle normative introdotte con il “pacchetto igiene”.
L’autorità competente è nello stesso art. 4 del regolamento individuata specificamente nel «Ministero della Salute, nelle Regioni, nelle Provincie autonome di Trento e Bolzano e nelle Aziende Sanitarie Locali», ciascuna nell’ambito delle proprie competenze.
Un aspetto degno di annotazione emerge dal testo del richiamato art. 4 del regolamento CE 882/2004, che mette in risalto l’assoluta importanza della capacità, dell’adeguata formazione e della trasparenza dell’organo (competente) deputato al controllo, e ne sottolinea il profilo di imparzialità di fronte ai controlli, e a tutti i livelli. >Per favore fai il Login o

