Il termine minimo di conservazione e la data di scadenza

29 Marzo 2010 Off Di Pastaria

L’articolo si occupa del termine minimo di conservazione e della data di scandenza: cosa sono, quali le differenze e come indicarli in etichetta.

di Lino Vicini

Pastaria 20 > Rivista sulla pasta > Il termine minimo di conservazione e la data di scadenzaNel proseguire l’esame delle disposizioni in tema di etichettatura un argomento estremamente interessante per tutti i produttori è quello relativo alla durabilità dei prodotti.
Come è noto la durata o conservabilità di un prodotto alimentare è determinata dal fabbricante o dal confezionatore in base ad una serie di parametri.
In particolare i più importanti sono quelli relativi alle caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, microbiologiche ed organolettiche del prodotto stesso, ai trattamenti ai quali è stato sottoposto, al materiale utilizzato per il confezionamento nonché ad eventuali altri parametri.
Questo discorso generale valido per ogni tipo di alimento naturalmente si applica anche a tutti i tipi di pasta, sia secca che fresca.Il produttore deve garantire la stabilità del prodotto almeno sino alla data indicata in etichetta, fornendo, ove necessario, precise e dettagliate informazioni sulle modalità di conservazione nonché sulle modalità d’uso, una volta aperta la confezione, se il prodotto può essere consumato in più volte.

Evoluzione della normativa attuale
La normativa in questo campo, come in altri settori, si è andata perfezionando nel corso degli anni.
Così l’originario decreto del presidente della Repubblica 322 del 1982 prevedeva unicamente un unico istituto, il «termine minimo di conservazione», che doveva essere indicato con le diciture «da consumarsi preferibilmente entro» o «da consumarsi entro» in funzione della deperibilità microbiologica del prodotto.[hidepost]
Questa prima formulazione aveva portato a numerose incongruenze interpretative e ad eccessivi allarmismi così che in legislatore nel riscrivere la normativa che regola l’etichettatura aveva introdotto due diversi istituti regolati nello stesso art. 10 del decreto legislativo 109 del 1992.
La linea di demarcazione era tracciata nell’art. 3, che stabiliva espressamente come la scadenza dovesse essere utilizzata solamente per i prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico.
La differenza era resa sensibile dal divieto di vendita – previsto al settimo comma dell’art. 10 – dal giorno successivo per i prodotti recanti la scadenza […]. La lettura integrale è riservata ai possessori della rivista [/hidepost]