Le sanzioni per la violazione delle norme in tema di produzione di pasta alla luce del nuovo DPR 41/2013

21 Ottobre 2013 Off Di Pastaria

Le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni in tema di produzione di pasta risentono di una serie di stratificazioni normative che rendono particolarmente complesso il lavoro dell’interprete. La materia è effettivamente ostica anche per un esperto, a maggior ragione può risultare quasi oscura, se non incomprensibile, per un semplice operatore.

di Lino Vicini

Come anticipato su Pastaria sono state definitivamente approvate e sono entrate in vigore l’8 maggio 2013 le modifiche al regolamento sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2013 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013 n.41.

In un precedente articolo (si veda Come cambierà la normativa italiana sulla pasta, in Pastaria 2/2013) avevamo commentato in anteprima (in anticipo quindi sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) le modifiche apportate da questo decreto al DPR 187 del 2001.

Quest’ultimo, come è noto, contiene il “Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari a norma dell’art. 50 della legge 22 febbraio 1994 n.146”.

Ricordiamo come con la legge del 1994 è stato previsto che “possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge”.

Il recentissimo DPR n. 41 del 2013 contiene a sua volta un regolamento, ossia una fonte secondaria che si pone al di sotto delle fonti costituzionali e delle fonti primarie (leggi ordinarie, atti aventi forza di legge).

Il citato DPR n. 41 modifica, a sua volta parzialmente, il regolamento che dodici anni fa aveva cambiato l’originale disciplina sulla pasta e sfarinati.

Infatti, la produzione di questi alimenti in Italia era regolata dalla legge 4 luglio 1967 n. 580.

Il DPR n. 187 del 2001 non aveva portato alcuna modifica con riguardo alle sanzioni previste nel caso di violazione delle disposizioni in tema di produzione di pasta alimentare.

Tale regolamento infatti, faceva semplicemente riferimento e richiamava le sanzioni contenute nella legge del 1967.

Il legislatore aveva utilizzato una tecnica normativa (cosiddetta del rinvio) molto criticata per l’incertezza che può dar luogo in concreto nei soggetti tenuti al rispetto e all’applicazione del combinato disposto delle norme così create. Questa soluzione, anche se criticabile, ha comunque evitato che le disposizioni contenute nel DPR citato rimanessero prive di sanzione, così da rendere non punibili coloro che per caso avessero violato la disciplina in materia.

Si deve sottolineare come le sanzioni amministrative, al pari di quelle penali, devono essere previste espressamente da una norma di legge. Vige infatti nel campo del diritto punitivo inteso in senso lato il principio inderogabile della cosiddetta “riserva di legge”.

Ciò significa come una norma regolamentare, come quella che qui interessa, non può introdurre nuove sanzioni essendo fonte normativa secondaria, che si colloca sotto le fonti primarie; sulla base di tali principi generali quindi il DPR del 2001 non ha modificato né integrato il regime punitivo previsto.

Semplicemente sono state richiamate le disposizioni contenute nella legge del 1967, riservando in ogni caso al potere legislativo (Parlamento) la possibilità di punire il mancato rispetto della disciplina in altro modo.

È opportuno sottolineare, tuttavia, come la tecnica del rimando non giovi alla chiarezza e semplicità delle norme in commento.

Infatti, la conoscenza e conoscibilità delle disposizioni è più difficoltosa, il soggetto tenuto alla loro applicazione deve fare riferimento a due diversi testi normativi da interpretare e collegare tra loro.

A tale situazione non ottimale si aggiunge la circostanza per cui le sanzioni erano state pensate originariamente per punire penalmente la violazione delle disposizioni della legge 580.

Peraltro, la depenalizzazione di quest’ultima legge, intervenuta con la legge 24 novembre 1981 n. 689, ha trasformato gli illeciti penali (contravvenzioni) ivi contenuti in semplici illeciti amministrativi, puniti con il pagamento di sanzioni pecuniarie.

La stessa autorità preposta alla applicazione della sanzione è nel corso del tempo mutata.

Si è infatti passati dall’Autorità Giudiziaria (all’epoca gli illeciti venivano giudicati dal Pretore ossia da un magistrato che operava in modo monocratico e non nella composizione classica dei tribunali, ove il collegio è normalmente composto di tre magistrati) all’autorità amministrativa.

Ad oggi, quindi, le violazioni delle disposizioni in tema di produzione di pasta e sfarinati, disciplinate dal regolamento del 2001, sono ancora punite con le sanzioni della legge 580.

La possibilità concreta che da tale combinazione possano nascere equivoci o problemi interpretativi appare evidente.

Alla richiamata situazione si aggiunge il fatto che il menzionato DPR 41 del 2013 ha modificato per l’ennesima volta il quadro generale delle sanzioni originariamente previste.

 

Le disposizioni originarie

Come detto sopra, la legge 4 luglio 1967 n. 580 prevedeva espressamente delle sanzioni per l’inosservanza delle sue disposizioni.

All’entrata in vigore della normativa, la violazione delle disposizioni previste per la produzione e commercializzazione della pasta erano punite con l’ammenda.

Ricordiamo che il vigente codice penale stabilisce che le pene principali per le contravvenzioni siano l’arresto e l’ammenda (art. 17).

Il successivo art. 26 del codice penale fornisce la definizione di ammenda che consiste “nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a € 20,00 e non superiore a € 10.000”.

Le contravvenzioni quindi sono punite indifferentemente a titolo di dolo che di colpa.

Ciò significava che il reato può essere commesso volontariamente (dolo) oppure a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa), art. 43 del codice penale.

Come già sottolineato, la violazione delle disposizioni della legge del 1967 erano sanzionate con ammenda, ma in alcuni casi il fatto poteva in teoria integrare anche il delitto di frode in commercio punito dall’art. 515 del codice penale.

In questo senso, la stessa legge 580 chiariva come nel caso in cui il comportamento vietato integrasse anche una diverso illecito, si doveva applicare esclusivamente la norma speciale secondo il cosiddetto “principio di specialità”…

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