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Origine degli alimenti e dei loro ingredienti

05 mar 11 Di in Articoli, Pastaria 27 | Commenti
Origine degli alimenti e dei loro ingredienti
 

Un disegno di legge mira ad introdurre l’obbligo di indicare, per i prodotti alimentari trasformati, anche il luogo di origine o di provenienza della «materia prima agricola prevalente utilizzata» nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Con quali possibili conseguenze per i produttori di pasta?

di Massimo Buonavita

Il quadro normativo attuale
Nel settore alimentare, le normative sull’indicazione dell’origine e provenienza dei prodotti sono rappresentate da una disposizione di carattere generale, cui si aggiungono spesso ulteriori disposizioni di tipo particolare, che vanno a disciplinare in maniera diversa e/o più dettagliata alcuni comparti merceologici, tra i quali per esempio gli oli di oliva, il miele, le uova, i prodotti da agricoltura biologica e i prodotti ittici.
La norma di carattere generale, valida cioè per tutti i comparti non più specificamente disciplinati, è rappresentata dall’art. 3, comma 1°, lettera m) del decreto legilsativo 109/92, che dispone l’obbligo di indicare «il luogo di origine o di provenienza», nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto.
Dato che sino ad ora nulla di più specifico è stato disposto per le paste alimentari, la norma appena citata rappresenta di fatto l’unica disposizione da seguire per l’etichettatura di origine delle medesime.
Ciò premesso, va detto che in concreto, per “luogo di origine e provenienza” di un prodotto alimentare trasformato come le paste alimentari si deve intendere quello ove è avvenuta la trasformazione, non anche quello da cui provengono le materie prime. Per favore fai il Login o
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