A volte ritornano
11 Giugno 2011Ancora sulla legge 3 febbraio 2011 n. 4 che contiene le disposizioni sull’etichettatura degli alimenti e sull’obbligo di indicazione dell’origine delle materie prime.
Il perché dell’inapplicabilità e alcuni esempi di problemi che potrebbero derivare dalla applicazione della legge.
di Lino Vicini
I produttori italiani di pasta hanno accolto con viva preoccupazione la notizia dell’approvazione, da parte del Parlamento italiano, della legge 3 febbraio 2011 n. 4, che contiene le disposizioni sull’etichettatura degli alimenti e dell’obbligo di indicazione dell’origine delle materie prime.
Allo stato attuale, le nuove disposizioni non potranno essere applicate, stante la ferma opposizione della Commissione europea che ritiene le stesse di ostacolo alla libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione. I Commissari europei per la salute e tutela del consumatore hanno, infatti, inviato tempestivamente in data 1 febbraio scorso, al Governo italiano, una formale comunicazione diffidando lo stato membro a dare esecuzione alla nuova disciplina. A tale ordine imperativo, proveniente da Bruxelles, si aggiungono le difficoltà di indicazione in etichetta delle ulteriori informazioni, ora imposte dal legislatore italiano, che si vanno ad aggiungere a quelle obbligatorie già previste dal decreto legislativo 109 del 1992.
Le nuove disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti
«Etichettatura dei prodotti alimentari
1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al presente articolo, riportare nell’etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, e successive modificazioni, l’indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformità alla normativa dell’Unione Europea, dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.
2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l’indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.
[omissis]
10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro». [hidepost]
Al fine di commentare le novità apportate dalla nuova legge si è trascritto l’articolo principale per consentire ai lettori di comprendere quale potrebbe essere il suo campo di applicazione in futuro.
Il recente intervento del legislatore italiano sull’indicazione in etichetta del luogo di origine o di provenienza delle materie prime
L’approvazione della legge, che impone l’indicazione in etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari riporta alla memoria qualcosa di già visto […]. La lettura integrale è riservata ai possessori della rivista. Abbonati subito per non perdere il prossimo numero [/hidepost]