Le norme per la sicurezza
8 Gennaio 2008L’articolo affronta il tema della sicurezza alimentare, presentando le norme attualmente in vigore a tutela del consumatore, norme che interessano direttamente i produttori di pasta.
di Giuseppe Pumelli
Riprendendo il concetto espresso nel precedente articolo, esamineremo ora le principali norme vigenti in difesa della sicurezza del consumatore distinguendo quelle fondamentali e più antiche che tutelano in concreto la salute pubblica e quelle che a scopo preventivo impediscono la circolazione di alimenti innocui, ma prodotti igienicamente in modo scorretto, per cui vengono presunti pericolosi dal legislatore.
Si tratta, per entrambe le situazioni, di norme penali per cui l’impatto con esse è sempre traumatico a causa delle rilevanti conseguenze, anche psicologiche, che producono sia nei confronti dell’operatore commerciale che del consumatore.
La difesa della salute pubblica nei confronti delle situazioni che pongono in concreto e direttamente in pericolo la salute del consumatore è ancora affidata al codice penale vigente dal 1930 (codice Rocco), tuttora valido ed efficiente.
Perché esistano le condizioni di applicabilità delle norme del codice penale, che esamineremo fra poco, occorre innanzi tutto che l’alimento contenga un quid che lo rende nocivo, se ingerito, immediatamente. Per immediatamente deve intendersi una azione diretta causata dalla situazione esistente nell’alimento al momento dell’assunzione senza che intervengano altri fattori concomitanti o che necessitino ripetute assunzioni in tempi successivi dello stesso. Per fare un esempio chiarificatore del concetto di immediatezza del danno, pensiamo al consumo di alcuni alimenti (funghi particolari) la cui azione tossica si manifesta solo se ingeriti con una quantità significativa di alcol (generalmente vino), oppure alle famose intossicazioni di mercurio a causa del continuo ripetersi del consumo nel corso di giorni/settimane di pesce. Queste situazioni non sono considerate immediate per cui non saranno applicabili gli articoli del codice penale. Al contrario la circolazione di una carne infetta da TBC (tubercolosi), anche se la malattia si manifesta dopo oltre un mese dall’assunzione del cibo, darà luogo al concetto di “immediato”. In altre parole, per l’applicabilità delle norme sul pericolo concreto occorre che l’alimento contenga già l’elemento nocivo idoneo ad alterare attraverso una sola assunzione lo stato di salute […]. La lettura integrale è riservata ai possessori della rivista