Rintracciabilità e ritiri, la corsa ad ostacoli del produttore
4 Marzo 2011Un approfondimento sugli obblighi di ritiro del prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti e di informazione al consumatore finale previsti dal sistema di rintracciabilità.
di Lino Vicini
l legislatore comunitario ha introdotto una serie di obblighi a carico di tutti gli operatori del settore alimentare, i due più importanti sono rappresentati dalla rintracciabilità degli alimenti e delle materie prime utilizzate e i ritiri dei prodotti non conformi.
L’obbligo di rintracciabilità è contenuto nell’art. 18 del regolamento 178/2002 e consiste nella possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
Gli operatori devono quindi essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento o una qualsiasi sostanza destinata o atta a far parte di un alimento.
Per far funzionare il sistema della rintracciabilità, gli operatori devono disporre di sistemi e procedure che consentano loro di mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni necessarie.
Strettamente legato all’obbligo di rintracciabilità si pongono altri doveri tra cui in primo luogo il ritiro dei prodotti non conformi.
L’art. 19 del regolamento 178/2002 stabilisce che se un operatore ritiene, o a motivo di ritenere, che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l’alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti.
Infine, se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l’operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano sufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.
Non sono conformi gli alimenti a rischio che non possono mai essere immessi sul mercato.
Secondo il disposto dell’art. 14 del regolamento 178/2002 sono ritenuti a rischio gli alimenti dannosi per la salute e quelli inadatti al consumo umano.
Cerchiamo di chiarire questi concetti astratti con alcuni esempi concreti. [hidepost]
Un produttore di pasta si accorge, a seguito di analisi sul prodotto per la ricerca di contaminanti, che il suo prodotto non è commerciabile per la presenza di micotossine.
Queste sostanze, come è noto, sono potenzialmente cancerogene e quindi dannose per la salute dei consumatori, di conseguenza l’alimento che le contiene non è sicuro per il consumo né tanto meno può essere ritenuto conforme alla normativa alimentare.
Ipotizziamo che il soggetto operi su tutto il mercato europeo e che la pasta sia distribuita nei supermercati di tutto il continente.
La situazione impone una serie di interventi […]. La lettura integrale è riservata ai possessori della rivista. Abbonati subito per non perdere il prossimo numero [/hidepost]