La presunta abrogazione della legge 283 del 1962
9 Luglio 2012La legge 283 del 1962: una normativa in perenne evoluzione.
di Lino Vicini
Il 30 aprile di quest’anno la legge 283 del 1962 «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande» ha festeggiato il mezzo secolo di vita.
La ricorrenza non è stata festeggiata con enfasi, come talvolta accade per gli anniversari importanti di testi normativi o codici di settore.
Il regolamento di attuazione della legge è più recente essendo entrato in vigore solamente diciotto anni dopo l’approvazione della 283, per la precisione con il Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327.
Questo testo normativo ancora oggi, a distanza di anni dalla sua promulgazione, rimane a detta degli esperti fondamentale nel campo degli alimenti e delle bevande.
Dati alla mano rimane lo strumento principale utilizzato dalla magistratura per la repressione degli illeciti alimentari.
Con un paragone azzardato si può accostare la legge in questione ad una bella signora, con qualche ruga e tante esperienze di vita sulle spalle.
Come altri testi normativa anche la legge 283 è stata sottoposta, nel corso degli anni, ad interventi di conservazione, mantenimento e restauro.
L’aspetto attuale è quindi differente da quello originario.
I primi aggiustamenti sono stati effettuati dallo stesso legislatore degli anni ‘60, con la legge 441 del 1963, che ha abrogato la disposizione incriminatrice di cui alla lettera e) dell’articolo 5.
Non si deve dimenticare la legge 24 novembre 1981 n. 689, intitolata «modifiche al sistema penale», la quale escludendo da una prima grande depenalizzazione i reati alimentari, ad eccezione degli articoli 8 e 14 della legge 283 del 1962, trasformati in illeciti amministrativi, ha elevato gli importi originari delle originarie sanzioni pecuniarie.
L’opera di modifica della legge non si limita agli interventi del legislatore ordinario.
Rilevanti, a questo proposito, le pronunce della Corte Costituzionale che hanno riguardato più aspetti della normativa originaria.
Così, a partire dagli anni ottanta e novanta del secolo scorso, alcune disposizioni sono state dichiarate incostituzionali.
Per fare qualche esempio, l’articolo 1 è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevedeva che, per i casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili, il laboratorio provinciale d’igiene e profilassi all’uopo autorizzato, fosse obbligato ad avvisare dell’inizio delle operazioni alle persone interessate, affinché queste potessero presenziare, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico, alla esecuzione delle operazioni stesse (cfr. sentenza Corte Costituzionale 26 settembre – 10 ottobre 1990 n. 434). [hidepost]
Di fondamentale importanza la legge di depenalizzazione 25 giugno 1999 n. 205 ed il successivo decreto legislativo 507 del 30 dicembre 1999, i quali hanno trasformato in illeciti amministrativi tutte le violazioni penali alimentari, ad eccezione dei reati previsti dal codice penale vigente e dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 283 del 1962.
Una menzione particolare va data, infine, ad un provvedimento mai entrato in vigore a causa del mancato esercizio della delega nel termine stabilito da parte del Governo.
Si tratta del cosiddetto “Codice di Sicurezza Alimentare” che avrebbe dovuto racchiudere in un testo unico tutte le norme nazionali in tema di prodotti alimentari.
Ricordiamo infatti, che il Parlamento con l’articolo 6 della legge 229 del 2003 aveva delegato il Governo ad adottare «un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di prodotti alimentari».
Le bozze di tale testo unico, reso noto dal Ministero della Salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, nel maggio del 2007 diede luogo ad una nutrita serie di critiche […]. La lettura integrale è riservata ai possessori della rivista. Abbonati subito per non perdere il prossimo numero [/hidepost]