L’origine nell’etichetta della pasta alimentare
22 Febbraio 2012Il tema dell’origine dei prodotti alimentari è di particolare attualità ed è molto sentito sia dagli operatori del settore sia dalle autorità di controllo. Ne ha parlato Nazario Malandrino all’ultimo Pastaria Day con un contributo pubblicato in queste pagine.
di Nazario Malandrino
La legge n. 4 del 2011 – che contiene norme sull’etichettatura e sulla presentazione dei prodotti alimentari – e il nuovo regolamento (UE) 1169/2011 – relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti – hanno riacceso il dibattito sulla obbligatorietà di tale indicazione sulle etichette dei prodotti alimentari.
L’origine dei prodotti alimentari è stata da sempre associata alla loro qualità ed un’ampia documentazione bibliografica lo conferma.
Già nell’antica Grecia Archestrato di Gela nel 330 a.C. scrisse un’opera in tema culinario intitolata Hedypatheia, ovvero “I piaceri del gusto”, nella quale riferendosi ai prodotti ittici apprezzati in quel tempo segnalava che il migliore «astaco dalle mani lunghe e pesanti ed i piedi piccoli e lenti” era quello di Lipari. Le seppie più buone erano quelle di Abdera, i polpi di Taso e della Caria.
Anche nel mondo romano sono interessanti le notizie che alcuni scrittori latini ci hanno lasciato sull’olio. A Roma, per condire si usava l’olio migliore, mentre per l’illuminazione si usava l’olio africano. Marrone, Plinio, Orazio e Stradone attestano il pregio dell’olio di Venafro e quello della Liburnia in Istria. Marrone (II sec. a.C.) nel suo De rustica afferma: «Al contrario in Italia cosa vi è di utile che non solo nasca ma non venga anche bene? Quale olio si potrebbe paragonare a quello di Venafro?». Plinio (I-II sec. A.C.) nella sua Naturalis historia conferma il primato che l’Italia ha ottenuto nel mondo grazie all’olio di Venafro e inoltre nel quindicesimo capitolo aggiunge. «Per il resto le province più o meno si equivalgono per la qualità del prodotto, se si eccettua il suolo dell’Africa, produttore di messi: la natura lo ha accordato tutto intero a Cerere; quanto al vino e all’olio si limitò a non negarglieli e gli procurò gloria a sufficienza coi cereali».
Anche oggi è opinione piuttosto diffusa tra i consumatori che l’origine di un prodotto garantirebbe anche la sua qualità. I recenti interventi del legislatore italiano in questa materia confermano, peraltro, questo orientamento. Tale opinione, tuttavia, non può essere sempre condivisa, essendo la qualità una scelta aziendale, che prescinde dall’origine o provenienza dei prodotti medesimi. Ad esempio, i prodotti trasformati, frutto dell’ingegno e del know how dell’imprenditoria del settore, indubitabilmente, rappresentano una qualità che prescinde dalla origine o provenienza delle materie prime utilizzate.
In ambito comunitario, l’indicazione della origine o provenienza dei prodotti alimentari è stata disciplinata dall’art. 3, paragrafo 1, punto 8) della direttiva 00/13/CE. Tale norma è stata trasposta nell’ordinamento nazionale all’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 109/1992 che dispone l’obbligo della indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto.
Dal tenore della norma sopra citata emerge che l’indicazione in parola sia obbligatoria solo quando la sua mancanza non consenta al consumatore di effettuare scelte consapevoli nell’acquisto dei prodotti. Ad esempio, nel caso in cui il formaggio brie francese, l’emmenthal svizzero o il provolone italiano fossero prodotti in paesi diversi da quelli originari sarebbe opportuno indicare la loro origine in etichetta. [hidepost]
Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana della legge 3 febbraio 2011, n. 4, intitolata «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», è stata introdotta una nuova disciplina sulla indicazione della origine dei prodotti alimentari destinati al mercato italiano contenuta negli articoli 4 e 5. Le nuove norme confermano l’orientamento del legislatore italiano di introdurre un obbligo più esteso d’indicazione obbligatoria della origine nella etichettatura dei prodotti alimentari «al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari».
L’articolo 4, della recente legge, […]. La lettura integrale è riservata ai possessori della rivista. Abbonati subito per non perdere i prossimi numeri [/hidepost]