Le nuove disposizioni in tema di registri di carico e scarico

27 Marzo 2014 Off Di Pastaria

Il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 17 dicembre 2013, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisce le regole per la tenuta dei registri di carico e scarico degli sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dal DPR 187 del 2001, quando tale produzione è diretta alla successiva spedizione verso i Paesi dell’Unione Europea o verso altri Paesi contraenti l’accordo sullo spazio economico europeo. Vediamo cosa cambia per i produttori.

di Lino Vicini

l 13 febbraio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali approvato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e della salute in data 17 dicembre 2013.

Il provvedimento si occupa di specificare in dettaglio le nuove regole necessarie a dare esecuzione agli obblighi stabiliti dall’articolo 12 del DPR 9 febbraio 2001 n. 1871.

Ricordiamo che quest’ultima disposizione prevede la tenuta dei registri di carico e scarico degli sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dal DPR 187 del 2001, quando tale produzione è diretta alla successiva spedizione verso i Paesi dell’Unione Europea o verso altri Paesi contraenti l’accordo sullo spazio economico europeo.

I produttori italiani sono autorizzati dalla legge a disattendere le severe disposizioni qualitative in tema di pasta, se i prodotti sono destinati all’esportazione.

È evidente come tale disposizione derogatoria sia stata introdotta al fine di evitare possibili discriminazioni che subirebbero i pastifici italiani nei confronti dei concorrenti europei.

Questi ultimi infatti, per il noto principio di libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione europea, non sono tenuti a rispettare le disposizioni che la legge italiana stabilisce per la produzione della pasta.

 

Le sentenze della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale sulla disciplina della pasta

La questione della discriminazione delle aziende operanti in Italia era già stata affrontata e risolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 443 del 16 -30 dicembre 1997.

In quella pronuncia la Consulta si occupava della legittimità costituzionale dell’art. 30 della legge 580 del 19672 in tema di utilizzo nelle paste alimentari di ingredienti non consentiti in Italia ed ammessi legittimamente negli altri Stati del territorio dell’Unione Europea.

Preso atto che la disciplina contenuta nella legge 580 del 1967 aveva lo scopo di proteggere caratteristiche qualitative proprie della tradizione nazionale ritenute meritevoli di essere  salvaguardate, la Corte Costituzionale pervenne a dichiarare l’illegittimità della disposizione incriminata, nella parte in cui non consentiva ai produttori nazionali l’utilizzo di ingredienti legittimamente ammessi in base al diritto comunitario nel territorio dell’Unione Europea.

La soluzione sposata dalla Consulta era stata in qualche modo anticipata da un’altra decisione della Corte di Giustizia Comunitaria (caso 3 Glocken C -407/85) la quale aveva escluso che la disciplina introdotta dalla legge 580 del 1967 fosse necessaria per rispondere ad esigenze imperative come la difesa dei consumatori o la lealtà dei negozi commerciali o la tutela della salute pubblica e pertanto tali da giustificare una restrizione alla libera circolazione dei prodotti alimentari, ai sensi dell’art. 36 del Trattato Comunitario.

Vale la pena riassumere brevemente il caso per comprendere il pieno significato della decisione dei giudici comunitari.

Un produttore tedesco di pasta esportava in Italia il suo prodotto con miscela di grano duro e grano tenero che un rivenditore altoatesino rivendeva sul territorio nazionale.

Poiché l’ausl intimava di pagare una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’art. 29 delle legge 4 luglio 1967 n.580 il venditore e il produttore la pasta proponevano ricorso dinnanzi al Pretore di Bolzano che sollevava la questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Il quesito riguardava la compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana che faceva divieto di vendere pasta prodotta con grano tenero o miscela di grano tenero e grano duro.

La Corte, all’esito del giudizio, dichiarava la incompatibilità della legislazione italiana con gli articoli 30 e 36 del trattato CE in quanto misura ad effetto equivalente in evidente contrasto con il richiamato principio di libera circolazione delle merci.

 

La legge comunitaria 1995-97

A seguito delle decisioni della Corte di Giustizia Europea e della Corte Costituzionale italiana il legislatore italiano è intervenuto con la legge comunitaria 1995-1997 modificando il quadro normativo vigente3.

Il Parlamento italiano ha quindi preso atto della risoluzione da parte della Corte Costituzionale del contrasto esistente tra ordinamento italiano e comunitario.

La soluzione è stata quella di disapplicare per gli esportatori di pasta la rigida disposizione contenuta nell’art. 12 della legge 580 del 1967 che faceva espresso divieto di “vendere, detenere per vendere, nonché impiegare per la panificazione, pastificazione o altri usi alimentari, sfarinati aventi caratteristiche diverse da quelle stabilite con la presente legge”.

 

Le regole del DPR 187 del 2001

Infine, con il DPR 9 febbraio 2001 n.1874 sono state previste norme ad hoc per il controllo e verifica da parte degli organi pubblici delle produzioni di pasta con caratteristiche difformi da quelle stabilite dalla normativa italiana destinate ai mercati esteri.

Così la produzione di pasta, con caratteristiche diverse da quelle di cui agli articoli 6, 7 e 8 del DPR 187 del 2001, destinate alla vendita sui mercati internazionali era consentita previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il Decreto Ministeriale 26 aprile 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali conteneva le originarie disposizioni applicative dell’art. 12 del DPR 187 del 2001.

In particolare questo provvedimento stabiliva, al fine di conseguire una efficace gestione del sistema di controllo, l’adozione di specifici modelli mirati a monitorare i quantitativi di pasta alimentare esportati.

A ciò si aggiungeva la finalità di incrementare e dare continuità alle statistiche sul commercio estero disponibili nel sistema informativo del Ministero nonché a consentire attraverso un pratico sistema a scalare, di conoscere l’esatta situazione delle operazioni doganali relative all’autorizzazione per i prodotti in questione.

Nella disciplina originaria (art. 5 del decreto ministeriale) le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli prescritti dal DPR 187/01, e le sostanze utilizzate per la fabbricazione di sfarinati e paste alimentari con caratteristiche difformi destinati all’esportazione e non nocivi alla salute umana, dovevano essere annotate in un apposito registro di carico e scarico contenenti una serie di indicazioni minime.

Per esempio, nel registro di carico la data di introduzione nel pastificio, la quantità, il tipo dello sfarinato, nonché il nome e l’indirizzo del fornitore e degli estremi dei documenti di acquisto e di accompagnamento.

Ancora, la data di introduzione nel pastificio, la qualità, la quantità e la specifica denominazione merceologica delle sostanze che si intendono impiegare nell’impasto, nonché il nome e l’indirizzo dei fornitori e gli estremi dei documenti di acquisto e di accompagnamento.

Evidente il fine perseguito dal legislatore con la predisposizione di queste norme: consentire un agevole diretto ed immediato controllo da parte degli organi di vigilanza, in particolare se la lavorazione della pasta destinata al mercato estero avveniva in contemporanea a quella dei prodotti destinati al mercato italiano.

In tale ottica si poneva l’ulteriore obbligo di immagazzinare in appositi locali separati, con indicazione di idoneo cartello “MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI NON DESTINATI AL MERCATO NAZIONALE” tutti gli ingredienti e la pasta con requisiti diversi da quelli prescritti per l’Italia.

 

Le novità contenute nel recente Decreto ministeriale del 17 dicembre 2013.

Finalità (articolo 1)

Se la situazione vigente al momento dell’emissione del decreto qui in commento è quella sopra descritta illustriamo le novità ora introdotte…

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