Ancora su sicurezza, tracciabilità e sanzioni
5 Luglio 2008Dopo esserci occupati delle sanzioni in materia di rintracciabilità, in materia di procedure per il ritiro dal mercato degli alimenti non conformi ai requisiti di sicurezza, in materia di informativa alle autorità pubbliche competenti, disposte dal decreto legislativo 190/06 per la violazione al regolamento CE 178/02, affrontiamo in questo articolo il tema delle violazioni degli obblighi nei confronti dei consumatori, degli utilizzatori, dei responsabili di vendita al dettaglio e di distribuzione e delle relative sanzioni
di Lino Vicini
Nella prima parte del presente lavoro (si veda l’articolo Sicurezza, tracciabilità e sanzioni, pubblicato sul numero 6 di Pastaria) ci siamo occupati in generale di commentare le sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nel regolamento CE 178/02.
Come è stato anticipato il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, ha introdotto nel nostro paese la disciplina sanzionatoria per la mancata attuazione di una serie di comportamenti obbligatori previsti nella normativa comunitaria per tutti gli operatori del settore alimentare.
I primi tre articoli del predetto decreto legislativo hanno definito rispettivamente il campo di applicazione e le sanzioni per la violazione degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento CE 178/02. Dopo aver stabilito il regime sanzionatorio in materia di rintracciabilità, in materia di procedure per il ritiro dal mercato degli alimenti non conformi ai requisiti di sicurezza, in materia di informativa alle autorità pubbliche competenti il legislatore si è occupato delle sanzioni e degli obblighi nei confronti dei consumatori e degli utilizzatori.
La violazione degli obblighi nei confronti dei consumatori e degli utilizzatori
L’art. 4 del citato decreto legislativo 190/06 dispone testualmente:
«Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare […], i quali, avendo importato, prodotto, trasformato o distribuito un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza poi pervenuto al consumatore od all’utilizzatore, non informano questi ultimi circa i motivi dell’attivazione della procedura per il ritiro dal mercato, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro».
Con tale norma viene munito di sanzione amministrativa il disposto della seconda parte del comma primo dell’art. 19 del regolamento CE 178/02.
Tale articolo, come è noto, dispone l’onere da parte dell’operatore, in caso di non conformità dell’alimento, dell’immediato ritiro e della tempestiva comunicazione ai consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro stesso al fine di conseguire un livello elevato di tutela della salute […]. La lettura integrale è riservata ai possessori della rivista