L’ispezione in pastificio
3 Luglio 2008I diritti e i doveri del produttore di pasta il cui pastificio è sottoposto ad una ispezione da parte dell’autorità sanitaria
di Giuseppe Pumelli
L’ispezione nelle aziende «è un atto complesso relativo all’attività di polizia amministrativa e cioè ai controlli amministrativi ed in quanto tale, pur essendo conferita ad ufficiali di polizia giudiziaria, resta compresa nell’ambito amministrativo fino a che non venga accertata qualche infrazione alla legge penale. Si convertirà infatti in attività di polizia giudiziaria solo dopo l’insorgenza degli indizi di reato» (G. Ichino, Gli atti irripetibili e la loro utilizzabilità dibattimentale, in La conoscenza del fatto nel processo penale, a cura di G. Ubertis, Milano, Giuffrè, 1992).
Questa affermazione in premessa serve per collocare nel quadro giuridico corretto l’attività di ispezione che l’autorità sanitaria svolge.
La prima conseguenza della situazione sopra descritta consiste nel fatto che nella prima fase l’organo di controllo deve rispettare le norme amministrative, non la complessa procedura penale.
Anche le norme amministrative, però, impongono un determinato comportamento, primo fra tutti quello di obbedire alla legge. Nessun atto amministrativo, infatti, può essere compiuto se non previsto da una norma.
Per recarsi in uno stabilimento, quindi, devono esistere due norme, la prima che autorizzi il rappresentante della pubblica amministrazione a compiere l’azione ispettiva, la seconda che imponga al proprietario di concederla.
Le varie norme amministrative vigenti impongono una sorveglianza nei confronti dei produttori di pasta, sorveglianza che deve essere effettuata secondo un ciclo prestabilito da parte dell’amministrazione. Tale ciclo deve essere rispettato ed un sopralluogo non programmato deve essere giustificato solo da un fondato sospetto di non rispetto delle norme. In altre parole, in assenza di segnalazioni particolari, l’autorità sanitaria deve controllare allo stesso modo i vari produttori a lei assegnati. Un controllo più frequente, se non giustificato da fatti oggettivi, diventa un aspetto persecutorio e può non essere tollerato. Ovviamente, per esempio, la segnalazione che informa l’autorità sul fatto che sia stata venduta una farina contenente aflatossine è un motivo più che valido per operare un controllo nei confronti dei possibili acquirenti. Ovviamente, in questi casi il controllo deve essere limitato ad accertare la situazione che può essere stata posta in essere
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