La colpa nei reati alimentari
7 Giugno 2011La colpa nei reati alimentari, tra teoria e giurisprudenza.
di Lino Vicini
I casi di diritto alimentare sino ad ora commentati su Pastaria, tratti dalla realtà dei produttori e degli operatori del settore della pasta, richiamano frequentemente il concetto penalistico di colpa.
In particolare i reati contravvenzionali, come ad esempio l’art. 5 della legge 30 aprile 1962 n. 283, sono punibili sia se commessi con dolo che con colpa, ma il più delle volte, se non sempre, sono contestati dagli organi inquirenti nella loro forma colposa.
Vista la frequenza delle contestazioni, risulta indispensabile anche per chi non è un professionista del diritto, conoscere le basi del concetto di colpa per comprendere i comportamenti che possono escludere tale forma di responsabilità.
Gli operatori del settore alimentare domandano frequentemente ai consulenti legali quali possono essere i profili di colpa penalmente rilevanti nell’ambito delle loro attività.
Per una puntuale risposta a questa domanda è necessario partire dalla definizione di reato e da alcuni concetti teorici in tema di diritto penale.
Con il termine reato la dottrina tradizionale intende il comportamento umano che contrasta con i fini dello Stato ed esige come sanzione una pena criminale (Antolisei).
L’illecito penale deve essere necessariamente descritto dalla legge in modo tassativo e per essere attribuito ad un soggetto, deve poter essere a lui ricondotto sia sul piano casuale che psicologico.
Sarebbe infatti illogico prima ancora che ingiusto attribuire la responsabilità di un fatto che non si è causato o assolutamente imprevedibile.
Lo Stato sanziona un cittadino quando è deluso dal suo operato: un comportamento non rimproverabile non è punibile. Il comportamento umano contrario alla norma penale viene sanzionato, a differenza dell’illecito civile o di quello amministrativo, con la sanzione criminale o penale. Tale sanzione dovrebbe consistere in una pena proporzionata alla rilevanza del valore tutelato e concretamente alla personalità dell’agente e tesa alla rieducazione del condannato. Si pensi ad esempio alla fucilazione applicata a chi abbia rotto un vaso per sbadataggine: la sproporzione della pena appare immediatamente percepibile. [hidepost]
Il reato
La dottrina si è sbizzarrita in numerose scuole di pensiero che hanno concepito varie teorie, tra le quali si possono citare la teoria bipartita, tripartita, quadripartita ecc. Poiché non è scopo dello scrivente fornire un quadro eccessivamente dogmatico, ci si atterrà alla tradizionale versione bipartita, secondo la quale il reato è composto essenzialmente di due elementi […]. La lettura integrale è riservata ai possessori della rivista. Abbonati subito per non perdere il prossimo numero [/hidepost]