Trasporto dei prodotti
12 Giugno 2011Il trasporto dei prodotti alimentari deve essere sempre attentamente valutato in funzione di alcuni parametri fondamentali: caratteristiche dell’alimento, durata del trasporto, tempi di conservazione.
di Giovanni Gozzi
Il capitolo sul trasporto (IV) dell’allegato II del regolamento 852/2004 CE può sembrare non direttamente pertinente al settore della pasta e prodotti correlati. Tuttavia un’attenta lettura delle prescrizioni convince dell’esatto contrario. Bisogna considerare alcune premesse importanti: la pasta, come tutti i prodotti necessita del trasporto dal luogo di produzione a quello di vendita o consumo. Il chilometro zero si verifica in pratica solo per il produttore in autoconsumo. In tutti gli altri casi il trasporto a casa da parte dell’acquirente è comunque distanza da coprire, magari senza le necessarie e richieste cautele della norma. L’esempio che si può citare è quello di un acquisto da parte del turista dal contadino o allevatore di Salerno e il trasporto a Milano in piena estate a temperature superiori ai 30 °C. L’acquisto era a chilometro zero, il consumo superava abbondantemente i 500 chilometri, senza nessuna garanzia. Magari poi ci si è lamentati che il prodotto non era come quello assaggiato sul posto.
Dalle parte opposta della filiera ci sono tutte quelle merci acquistate dal produttore per la produzione della propria referenza. La provenienza può essere globale, all’infuori dei prodotti DOP. Solo per questi la provenienza della materia prima deve essere del territorio, non per gli altri prodotti tutelati, come gli IGP, in cui è caratterizzante una fase di produzione, non necessariamente l’ultima.
Il trasporto delle materie prime al luogo di rielaborazione è operazione considerata banale, mentre può avere serie ripercussioni sulla qualità del materiale trasportato. Variazioni chimico-fisiche, alterazioni dovute al contenitore solo nominalmente idoneo, infestazioni di varie specie, proliferazioni microbiche sono solo alcuni degli esempi possibili in una casistica alquanto numerosa.
«I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere i prodotti alimentari da fonti di contaminazione e devono essere, se necessario, progettati e costruiti in modo tale da consentire un’adeguata pulizia e disinfezione» (allegato II al regolamento CE 852/2004, capitolo IV, punto 1). [hidepost]
Queste disposizioni generali sono ulteriormente rafforzate dalla norma specifica sugli sfarinati, prima la legge 580/67, e il suo decreto di attuazione (DM 1 aprile 1968), che stabilisce le modalità di trasporto delle farine e delle semole alla rinfusa in carri cisterna. Le operazioni sono particolarmente dettagliate per quanto riguarda la destinazione esclusiva delle cisterne; i materiali e le caratteristiche costruttive onde mantenere inalterate le proprietà degli sfarinati; il carico dev’essere da un solo molino produttore, con un solo tipo di sfarinato per ogni scomparto, tramite sistema meccanico igienicamente idoneo, a ciclo chiuso, tra l’uscita degli sfarinati e l’entrata nei carri cisterna; le bocche di entrata e uscita sono sigillate a cura del molino, con appositi cartellini recanti il nome o la ragione sociale e la sede dell’impresa molitrice, la sede dello stabilimento e il tipo di sfarinato secondo le denominazioni di legge, la data di macinazione (art. 13 L. 580/67); i sigilli devono rimanere integri […]. La lettura integrale è riservata ai possessori della rivista. Abbonati subito per non perdere i prossimi numeri della rivista [/hidepost]