DPR 5 marzo 2013 n. 41: come è cambiato il DPR 187/2001, normativa italiana di riferimento sulla pasta

10 Giugno 2013 Off Di Pastaria

È stato pubblicato il 23 aprile 2013 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 il DPR  5 marzo 2013 n. 41, che apporta modifiche al DPR 187/2001. Le principali novità del provvedimento sono state anticipate ai nostri lettori nel commento pubblicato su Pastaria n. 2/2013. Raffrontiamo in queste pagine il nuovo testo di legge, in vigore dall’8 maggio 2013, con il testo del vecchio decreto.

D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.

Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell’articolo 50 della L. 22 febbraio 1994, n. 146.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l’articolo 50, il quale prevede che, con la procedura di cui all’articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge;

Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

Visto il D.M. 27 febbraio 1996, n. 209 del Ministro della sanità;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l’articolo 48, il quale stabilisce, tra l’altro, che le disposizioni concernenti la produzione e la commercializzazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui alla legge n. 580 del 1967 non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell’Unione europea o negli altri Paesi contraenti l’Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l’articolo 20-bis, il quale stabilisce, tra l’altro, che i regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, se riproducono i predetti obblighi, contenere apposite disposizioni di rinvio per applicare le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate;

Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva del Consiglio n. 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 febbraio 1999, del 10 maggio 1999 e del 4 dicembre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero, di concerto con i Ministri della giustizia, delle finanze, delle politiche agricole e forestali e della sanità;

Emana il seguente regolamento:

Capo I – Sfarinati

1. Farine di grano tenero.

1. È denominato “farina di grano tenero” il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.

2. È denominato “farina integrale di grano tenero” il prodotto ottenuto direttamente dalla macinazione del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.

3. Le farine di cui ai commi 1 e 2 destinate al commercio sono prodotte nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

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