La controversa applicazione di più sanzioni per la violazione delle disposizioni in tema di igiene degli alimenti

17 Febbraio 2014 Off Di Pastaria

Gli operatori del settore alimentare devono valutare attentamente i piani di autocontrollo ed attuarli in modo intelligente e non puramente formale: è quanto emerge, ancora una volta, da un recente caso giuridico che illustriamo in queste pagine e che ci offre l’occasione di fare chiarezza su alcuni aspetti problematici del sistema sanzionatorio italiano.

di Lino Vicini

La vicenda che ci accingiamo a raccontare rappresenta un esempio concreto di quanto può accadere all’interno di una mensa o di un laboratorio di produzione di alimenti nel momento in cui non sono rispettate in modo rigoroso  le disposizioni in tema di autocontrollo aziendale.

è evidente come le mancanze possano dar luogo a diversi profili di responsabilità, anche penale, per i soggetti ritenuti responsabili delle stesse.

La violazione delle norme comportano pesanti conseguenze, cosicché gli operatori devono valutare attentamente i piani di autocontrollo ed utilizzarli in modo intelligente e non formale.

Solo con queste accortezze si può evitare, come viceversa accaduto nella vicenda qui di seguito narrata, di incappare in un condanna penale per violazione della legge 283 del 1962 e nelle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 190 del 2006.

La storia che andiamo a raccontare ci darà la possibilità di commentare il sistema sanzionatorio e le sue problematicità che attualmente esistono nel nostro Paese.

 

Il fatto

Nel settembre 2009 durante un controllo presso la mensa aziendale di una grande società il personale dell’Asl riscontrava alcune irregolarità.

In particolare venivano rinvenute all’interno del frigorifero e nella dispensa adiacente al locale della cucina una serie di alimenti scaduti, e non etichettati.

I tecnici della prevenzione del servizio Sian nel verbale di sopraluogo elencavano i seguenti prodotti: una scatola di funghi porcini secchi da 400 grammi con tagliando di scadenza non leggibile, una scatola di burro con scadenza 6 agosto 2009, tre confezioni di uova fresche con scadenza 20 luglio 2009, una confezione di stracchino con scadenza 4 settembre, un trancio di carne senza alcuna identificazione e/o etichettatura, tre pezzi di formaggio molle privi di data di scadenza o di apertura della confezione.

Veniva quindi controllato il piano HACCP tramite verifica della documentazione e dei rilievi strumentali.

Il personale presente all’interno della mensa rammostrava il manuale di autocontrollo igienico sanitario redatto ai sensi del Regolamento CE 852/2004 nonché le schede di monitoraggio.

In particolare, queste ultime risultavano non regolarmente compilate con riferimento alle condizioni di stoccaggio, registrazioni delle attività di pulizia e disinfezione dei locali, controllo delle temperature di cottura/riattivazione.

Nel verbale ispettivo gli ispettori del servizio igiene alimenti e nutrizione diffidavano quindi l’azienda alimentare a sospendere l’attività di produzione di pasti a causa delle gravi carenze gestionali per la mancata applicazione delle procedure previste dal piano di autocontrollo (rintracciabilità, monitoraggi ccp, gmp, buone prassi igieniche).

Allo stesso tempo venivano elencate le prescrizioni, ai sensi dell’art. 54 del Regolamento CE 882/2004, con particolare riferimento alla corretta e puntuale compilazione delle schede relative ai monitoraggi previsti nel piano di autocontrollo igienico.

Entro trenta giorni infine al personale addetto alla preparazione veniva imposto di applicare le buone prassi igieniche (GHP) e le procedure inerenti alla rintracciabilità riguardanti lo stoccaggio delle materie prime e la rintracciabilità delle stesse, con specifico riferimento alla protezione e identificazione di tutti gli alimenti stoccati.

 

Le sanzioni amministrative

Il controllo ufficiale si concludeva con l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 2 del  decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 190.

Tale disciplina è stata introdotta dal legislatore nazionale per punire la violazione degli obblighi derivanti dall’art. 18 del Regolamento (CE) 178/2002, in materia di rintracciabilità e al combinato disposto dell’allegato II del Regolamento (CE) 852/2004 e dell’art. 6 del decreto legislativo 193 del 2007.

Cerchiamo di chiarire per i lettori meno avvezzi alla materia queste violazioni.

Partiamo dalla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 178/2002.

Il regolamento in questione ha istituito, più di dieci anni fa, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ed ha stabilito i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare.

Come è noto, la normativa comunitaria può prevedere regole e imporre comportamenti ma non può stabilire sanzioni di alcun tipo per la loro violazione.

Sulla base delle disposizioni dei Trattati Comunitari attualmente in vigore, tale potestà è ancora riservata ai singoli stati membri dell’Unione Europea.

In base a questa normativa il legislatore italiano ha quindi introdotto nell’aprile del 2006, con il decreto legislativo 190 la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) 178/2002.

Per quanto qui interessa, l’articolo 2 del decreto legislativo menzionato prevede “la sanzione amministrativa pecuniaria da 750,00 a 4.500,00 euro per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all’art. 18 del Regolamento (CE) 178/2002”.

Quest’ultimo articolo dispone che in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione sia prevista la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

Inoltre, gli operatori del settore alimentare devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento.

A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano le informazioni a riguardo.

Infine è previsto che “gli alimenti che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolare la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche”.

Nel caso sopra narrato, gli ispettori del servizio igiene alimenti e nutrizione hanno ritenuto che il rinvenimento degli alimenti non etichettati all’interno della dispensa integrasse pienamente la violazione dell’art. 18 Regolamento (CE) 178/2002.

Allo stesso tempo veniva accertata la mancata compilazione delle schede di monitoraggio (l’ultima compilazione risaliva al 7 agosto anteriore all’ispezione), il mancato controllo delle condizioni di stoccaggio – registrazione delle attività di pulizia e disinfestazione (ultima compilazione 6 agosto 2009) come pure il mancato controllo delle temperature di cottura/riattivazione (ultima compilazione 1 marzo 2009).

Tali omissioni davano luogo alla violazione dell’art. 6 comma 5 del decreto legislativo 193 del 2007 in tema di sicurezza alimentare.

La norma in questione si occupa di sanzionare l’operatore del settore alimentare che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all’allegato II al Regolamento (CE) 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal Regolamento 853/2004.

Il successivo comma 6 dell’art. 6 prevede la mancata applicazione del sistema HACCP da parte dell’operatore del settore alimentare.

L’omissione e la mancata implementazione delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica vengono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro.

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