Rintracciabilità, responsabilità e obblighi del produttore di pasta
11 Dicembre 2008I controlli ufficiali da parte delle competenti autorità evidenziano che talvolta l’operatore del settore alimentare non è in grado di dimostrare la provenienza degli ingredienti impiegati nel processo produttivo. Proprio partendo dai rilievi emersi nell’attività di controllo, l’articolo vuole fornire suggerimenti al produttore di pasta in tema di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.
di Carlo Volante
La libera circolazione di alimenti sicuri è un aspetto fondamentale del mercato interno poiché si prefigge l’obiettivo prioritario di garantire una maggiore trasparenza ed un elevato livello di tutela della vita e della salute umana. Sempre più spesso gli operatori del settore alimentare (OSA) sono investiti di responsabilità di fronte a eventi che riguardano la produzione, la commercializzazione e la distribuzione dei prodotti alimentari; nasce quindi per gli stessi l’esigenza di proporsi nel mercato offrendo adeguate garanzie di sicurezza. Occorre pertanto che le procedure di autocontrollo poste in essere dalle imprese alimentari siano rispondenti alle previsioni dettate dalle norme comunitarie denominate “pacchetto igiene”.
Uno degli aspetti di maggior rilievo che emerge nell’ambito dei controlli ufficiali e che merita un’attenta valutazione, attiene proprio al tema della “rintracciabilità” dei prodotti alimentari: ogni operatore deve approvvigionarsi di sostanze alimentari sicure, di provenienza lecita, quindi certificate secondo quanto è regolamentato dalle attuali norme. [hidepost]
Nella realtà dei fatti, in diverse occasioni accade che, quando l’autorità preposta al controllo viene chiamata in causa per verificare la rispondenza ai requisiti di legge, l’operatore del settore alimentare non è in grado di dimostrare in maniera adeguata, attraverso le procedure dallo stesso predisposte, la provenienza delle sostanze alimentari impiegate nel processo produttivo, conseguentemente commercializzate come prodotti finiti. Ciò viene evidenziato in particolare nelle imprese alimentari a carattere artigianale che spesso acquistano materie prime dal mercato locale: prodotti a base di carne, prodotti della pesca, uova, eccetera (utilizzate nella fattispecie per la farcitura della pasta), senza che siano correttamente tracciate, quindi inadeguate ad offrire le richieste garanzie di sicurezza.
Si prende spunto quindi dai rilievi emersi per dare dei suggerimenti all’OSA, affrontando le problematica sotto il profilo applicativo della norma cogente (regolamento CE 178/2002) e analizzando gli obblighi e le responsabilità dei soggetti interessati […]. La lettura integrale è riservata ai possessori della rivista [/hidepost]