Sicurezza, tracciabilità e sanzioni

7 Giugno 2008 Off Di Pastaria

Affrontiamo in questo articolo il tema delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni sulla sicurezza e sulla rintracciabilità degli alimenti previste dal regolamento CE 178/02

di Lino Vicini

In questa prima parte dell’articolo verrà affrontato un argomento di particolare interesse per i produttori di pasta: le sanzioni che colpiscono la violazione delle disposizioni stabilite dal regolamento CE 178/02 in tema di sicurezza e rintracciabilità degli alimenti.
Seguirà un seconda parte di commento delle disposizioni non prese in considerazione in questo testo nonché di analisi delle possibili problematiche operative.

Il decreto legislativo 190/06
Dopo avere delineato nei precedenti articoli pubblicati su Pastaria (si veda, ad esempio, Il regolamento 178/2002 pubblicato sul numero 2 di Pastaria) le caratteristiche principali del regolamento CE 178/02, è necessario soffermarsi sulle sanzioni amministrative recentemente introdotte dal legislatore nazionale per la violazione degli obblighi contenuti nel citato regolamento comunitario.
Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 maggio 2006, contiene testualmente la «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 178/2002».
Tale testo normativo è stato emanato dal Governo italiano in base alla legge comunitaria 2003 per munire di sanzione la violazione degli obblighi introdotti dagli articoli 18, 19 e 20 del predetto regolamento.
Come è noto i regolamenti comunitari sono atti obbligatori in tutti i loro elementi, direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri dell’Unione e con portata generale riferibile a tutti i cittadini europei.
Tali provvedimenti normativi sulla base dei trattati comunitari non possono tuttavia stabilire sanzioni di alcun tipo che pertanto devono essere previste da specifiche disposizioni introdotte singolarmente dai paesi appartenenti alla Comunità.
Proprio per tale motivo il Governo italiano ha provveduto a disciplinare con il decreto legislativo 190/06 le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle regole di sicurezza, rintracciabilità, obbligo di ritiro e informazione in caso di crisi.

La violazione degli obblighi di rintracciabilità di cui all’art. 18 del regolamento CE 178/02
Come è noto l’art. 18 del citato regolamento prevede che in ogni fase della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, dei mangimi, degli alimenti destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime sia disposta la rintracciabilità.
Ciò significa che gli operatori devono essere in grado di […]. La lettura integrale è riservata ai possessori della rivista