Etichettatura e sanzioni
10 Novembre 2010L’articolo affronta il tema delle sanzioni per la violazione delle disposizione sull’etichettatura degli alimenti, disciplinate dall’art. 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992.
di Lino Vicini
Il commento pubblicato da Pastaria alle norme del decreto legislativo 109 del 1992 non può tralasciare naturalmente l’articolo 18, che si occupa in modo specifico di disciplinare le sanzioni per la violazione delle disposizioni sull’etichettatura degli alimenti.
Le conseguenze previste dall’ordinamento per l’inosservanza da parte degli operatori di queste disposizioni rappresentano un tema apparentemente marginale, in realtà importante per tutti i produttori.
Prima di affrontare l’argomento è utile precisare alcuni aspetti che, se non chiariti, potrebbero creare confusione e dubbi nel lettore.
Come è noto la redazione di etichette “perfette” dal punto di vista normativo non è così semplice come potrebbe apparire ad un profano.
Molte etichette contengono errori dovuti non solo alla scarsa conoscenza delle norme di chi le prepara, ma anche alla complessità della legge e alle continue modifiche apportate al testo normativo dal legislatore.
In ogni caso le irregolarità sono comunque sanzionate dall’ordinamento.
Nei casi più gravi un’etichetta sbagliata può integrare addirittura un illecito penale e finire al vaglio dell’autorità giudiziaria.
Quest’ultima poi dovrà valutare per esempio la colpevolezza del soggetto e nel caso in cui vi siano profili di responsabilità procedere secondo le regole fissate dal codice di procedura penale.
Le conseguenze finali di tale differente qualificazione giuridica sono percepibili anche all’uomo della strada.
Nel nostro sistema giuridico un illecito amministrativo risulta essere meno grave di un illecito penale.
Una condanna penale può comportare una sanzione non privativa della libertà personale, tuttavia anche se questa sanzione consiste nel pagamento di una somma di denaro resta pur sempre più grave di una sanzione amministativa, anche se di importo superiore.
Diverse invece sono le conseguenze finali complessive collegate alle due violazioni.
Nel caso di illecito amministrativo al pagamento della sanzione, normalmente, non seguono altri effetti.
In caso di violazione delle disposizioni penali al processo pubblico, che già di per sé costituisce un grave danno per chi lo deve affrontare, può seguire una condanna che comporta oltre ad una pena principale anche sanzioni accessorie, particolarmente temute dagli imprenditori.
Ricordiamo, ad esempio, la pubblicazione della sentenza o l’interdizione da una professione o da un’attività imprenditoriale del soggetto condannato.
Molti operatori preoccupati delle possibili conseguenze domandano quindi al consulente legale quali sono i comportamenti penalmente rilevanti e quali no; in ogni caso la risposta non è né semplice né scontata.
Dopo aver esposto la possibile alternativa a cui va incontro il produttore in caso di violazione della legge scendiamo nel dettaglio dei casi concreti.
Qualche esempio può tornare utile per comprendere le diverse situazioni che si possono verificare. [hidepost]
Come sappiamo, l’art. 3 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 109 del 1992 stabilisce che in etichetta sia indicata la sede dello stabilimento ove si produce l’alimento.
Così, se la ditta Alfa dichiara, contrariamente al vero, di aver prodotto e confezionato la pasta ma in realtà questa è stata fabbricata dalla ditta Beta, si può ipotizzare la violazione dell’art. 515 codice penale che punisce la frode in commercio con la reclusione fino a due anni o con la multa fino ad € 2.065.
In questo caso vi è una diversità di provenienza dell’alimento rispetto a quella dichiarata e quindi un possibile inganno a danno dell’acquirente.
Altra ipotesi di reato (sempre violazione dell’art. 515 c.p. sopra richiamato) è quella del pastificio che pone in commercio una confezione di pasta ove sono riportati nella lista degli ingredienti caratterizzanti non utilizzati […]. La lettura integrale è riservata ai possessori della rivista. Abbonati subito per non perdere il prossimo numero [/hidepost]