Grano con parassiti
23 Settembre 2009La consegna di prodotti alimentari affetti da vizi può dar luogo a conseguenze imprevedibili, come quelle descritte nella vicenda presentata in questo articolo.
di Lino Vicini
I temi trattati dalla sentenza della Corte di Cassazione commentata riguardano in particolare la materia prima utilizzata per la produzione di pasta.
Apparentemente quindi l’argomento di questo articolo potrebbe non essere pertinente né particolarmente interessante per i lettori della rivista.
Tale affermazione tuttavia non corrisponde a verità in quanto gli insegnamenti della suprema Corte hanno una portata generale e possono essere applicati, mutatis mutandi, anche al campo che noi interessa.
In definitiva è opportuno ed utile che la vicenda e le norme di diritto richiamate in questo articolo siano conosciute anche dai produttori di pasta. La consegna di una partita di prodotti alimentari affetta da vizi che la rendano non commerciabile può dare luogo ad una serie di conseguenze talvolta imprevedibili come è avvenuto nella vicenda che si andrà a riassumere in questo articolo.
Questo semplice e quasi banale evento comporta dal punto di vista giuridico diversi effetti; sono infatti coinvolte differenti branche dell’ordinamento in particolare le norme del codice civile e quelle del codice penale, ma non solo.
Per semplificare la questione si possono ipotizzare due differenti tipi di responsabilità.
In primo luogo il venditore che si è reso inadempiente con la consegna del grano invaso da parassiti deve rispondere nei confronti del compratore per il mancato rispetto dei suoi impegni contrattuali e risarcirgli il danno economico cagionato.
Per quanto riguarda il diritto penale invece l’impiego e la vendita di «alimenti insudiciati, invasi da parassiti» e pertanto non legalmente commerciabili, comporta l’incriminazione per violazione della norma di cui all’art. 5 lettera d) della legge 283 del 1962. Al fine di far comprendere i fatti e differenziare le due richiamate forme di responsabilità riassumiamo le principali disposizioni che ci interessano; si tratta, nell’ordine, delle norme previste dal codice civile in tema di compravendita, delle disposizioni speciali della legge del 1962 sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari nonché quelle sui cereali, sfarinati, pasta e pane.
Gli obblighi del venditore stabiliti dal codice civile
Come noto, la vendita costituisce il tipico contratto di scambio: essa ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 codice civile). [hidepost]
Per quanto riguarda la vendita di cose generiche, come per esempio il grano o altri cereali, la proprietà passa dal venditore al compratore solo al momento dell’individuazione come stabilito dal disposto dell’art. 1378 del codice civile.
Così per quanto riguarda una partita di frumento o di farina occorre non solo la separazione dalle altre eventuali partite detenute dal venditore, in modo che la prima non si confonda con quelle restanti del venditore, ma è anche necessario che essa non possa più essere sostituita con altre partite […]. La lettura integrale è riservata ai possessori della rivista [/hidepost]