Le regole per i controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili
12 Febbraio 2010Le regole da seguire in caso di prelevamento di campioni e di svolgimento dei controlli microbiologici su prodotti alimentari deperibili da parte delle autorità competenti: un caso giuridico reale, recentemente conclusosi con una sentenza della Cassazione, ci offre l’occasione per parlarne in questo articolo.
di Lino Vicini
La conoscenza ed il rispetto delle regole è indispensabile per tutti gli operatori e gli organi di controllo del settore alimentare.
Questa affermazione, quasi banale, risulta essere ancora più veritiera quando ci si confronta con le analisi degli alimenti deperibili, come nel caso, oggetto del nostro commento.
è chiaro quindi che la conoscenza delle procedure stabilite dalla legge risulta essere assolutamente imprescindibile, sia per evitare fastidiosi inconvenienti durante gli accertamenti nella fase amministrativa, sia per difendersi in modo efficace da accuse infondate durante l’eventuale procedimento penale.
In particolare l’osservazione della prassi quotidiana dimostra come la violazione degli obblighi stabiliti dalla legge in ordine al numero dei campioni da prelevare è molto più frequente di quanto si possa immaginare.
Questa situazione di fatto desta molto stupore perchè il mancato rispetto delle forme e delle procedure nel mondo del diritto si trasforma inevitabilmente in violazione delle garanzia poste dall’ordinamento a protezione dei diritti dei singoli cittadini ed in particolare della loro libertà.
Il caso concreto
La Corte di Cassazione, chiamata a valutare la correttezza dell’operato di un giudice monocratico del Tribunale di Perugia, ha recentemente svolto una vera e propria lezione magistrale sulle regole da seguire in caso di prelevamento di campioni e svolgimento dei controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili.
La lunga sentenza1 della III sezione penale, depositata il 9 settembre scorso, riguarda nel caso specifico prodotti carnei, tuttavia la motivazione è così chiara ed interessante che si è ritenuto opportuno commentarla immediatamente sulla nostra rivista in quanto presenta molti aspetti di estremo interesse anche per i produttori di pasta fresca.
La vicenda accaduta nel mese di maggio del 2005, come detto, prende le mosse dal prelevamento di un’unica confezione sigillata di 2,578 kg di petto di pollo presso un supermercato del capoluogo umbro.
A seguito di analisi venivano rinvenuti microrganismi del tipo campylobacter portatori di salmonellosi, come è dato di leggere nel testo pubblicato della sentenza.
Il Tribunale di primo grado, al termine del processo, condannava quindi il legale rappresentante della società che aveva commercializzato l’alimento per violazione dell’art. 5 lettera d) della legge 283 del 1962, in quanto il prodotto era ritenuto nocivo ed invaso da parassiti.
Il difensore proponeva quindi ricorso per cassazione lamentando, tra le altre cose, l’erronea applicazione del decreto legislativo n. 123 del 1993 e dell’art. 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in relazione alla legge 30 aprile 1962 n. 283 art. 5 lettera d).
In estrema sintesi, la difesa contestava il mancato prelievo di più aliquote, rappresentate da altre confezioni di prodotto o in alternativa la divisione del predetto quantitativo di petto di pollo (oltre due chilogrammi e mezzo di carne) in quattro aliquote. [hidepost]
La mancata ripetizione della prima analisi, a causa della mancanza di altri campioni, avrebbe pertanto violato il diritto di difesa, essendo notoria l’incertezza delle analisi microbiologiche.
Infatti l’analisi unica, anche se garantita, non avrebbe mai potuto essere equiparata alla revisione o ripetizione delle analisi, sia per motivi scientifici che economici.
Il costo economico che le aziende sostengono per inviare i propri tecnici allo svolgimento delle analisi uniche presso laboratori sparsi sull’intero territorio nazionale non può essere ripetuto quotidianamente […]. La lettura integrale è riservata ai possessori della rivista [/hidepost]