Come cambierà la normativa italiana sulla pasta
8 Aprile 2013In attesa della firma da parte del Presidente della Repubblica e della successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del provvedimento approvato lo scorso 22 gennaio 2013 dal Consiglio dei Ministri, anticipiamo ai lettori le novità che saranno introdotte nella normativa che disciplina la produzione italiana di pasta alimentare, raffrontando il testo novellato con quello ancora formalmente in vigore.
di Lino Vicini
La normativa italiana della pasta risale alla legge 4 luglio 1967 n. 580, questa contiene la “disciplina per la lavorazione e commercio dei cerali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari”.
La legge ha subito una prima modifica a seguito dell’approvazione del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001 n. 187, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 22 maggio dello stesso anno.
Il D.P.R. in questione contiene il “Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentaria, a norma dell’art. 50 della legge 22 febbraio 1994 n. 146”.
In poche parole, il legislatore del 2001 non ha abrogato completamente la legge del 1967 sostituendola con un nuovo testo ma, limitandosi a cancellare una serie di disposizioni, ha mantenuto in vigore parte della legislazione originaria, introducendo solamente alcune nuove disposizioni.
Si deve segnalare come la disciplina contenuta nel D.P.R. non ha rango di legge di legge ordinaria, ma semplicemente di regolamento, ossia di fonte di natura secondaria.
Per comprendere tale affermazione è necessario precisare come le norme giuridiche sono strutturate secondo un ben preciso ordine gerarchico.
Al vertice si collocano le leggi di livello costituzionale, immediatamente sotto ci sono le fonti primarie (le norme comunitarie, la legge ordinaria, gli statuti delle Regioni ordinarie i decreti legislativi, le leggi regionali) infine, si collocano le norme di livello secondario, tra cui i regolamenti che qui interessano.
I regolamenti possono essere definiti come atti che hanno forza e valore di fonte del diritto di livello secondario, possono essere emessi dal Governo da singoli Ministri, dalle Regioni, dai Comuni e dalle Province.
Essi contengono statuizioni generali ed astratte per cui risultano idonei ad innovare l’ordinamento generale, seppure ad un livello inferiore rispetto alle fonti di livello legislativo.
I regolamenti del Consiglio dei Ministri sono approvati previo parere del Consiglio di Stato ed emanati con decreto del Presidente della Repubblica.
Le disposizioni che qui si commentano fanno parte di tale categoria.
Per tornare al D.P.R. 187 del 2001 lo stesso è stato emanato sulla base dell’art. 50 della legge 22 febbraio 1994 n. 146, che prevedeva l’emanazione di norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se non disciplinati con legge.
Precisato quanto sopra, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo, il Consiglio dei Ministri ha recentemente messo mano ad una modifica del Regolamento sopra richiamato.
In attesa della firma da parte del Presidente della Repubblica, e della successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del provvedimento approvato lo scorso 22 gennaio, con il presente commento si è provveduto ad anticipare ai lettori della rivista le novità raffrontando il testo novellato con quello ancora formalmente in vigore.
Lo scopo perseguito dalla novella
All’interno della pagina internet del sito istituzionale del Governo sono rinvenibili i comunicati del Consiglio dei Ministri relativi al provvedimento in commento.
Tra di essi è possibile leggere le motivazione che hanno portato alla emanazione delle modifiche al D.P.R.
Le nuove norme in particolare si propongono di semplificare e razionalizzare gli adempimenti necessari da parte dei produttori, eliminando quelli resi obsoleti dalle nuove tecnologie e dall’informatizzazione delle procedure amministrative.
Inoltre, nel rispetto dei regolamenti comunitari e delle disposizioni in tema di sicurezza alimentare, sarà consentito in futuro produrre ulteriori varietà di sfarinati e paste alimentari al fine di soddisfare la domanda di qualità e differenziazione espressa dai consumatori.
Articolo 6 “Pasta”: modifiche
I primi cinque articoli del Regolamento non sono stati modificati e restano quindi invariati nella loro formulazione originaria.
La prima novità si rinviene all’art. 6 relativo alla “Pasta”.
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