Etichettatura alimenti: il punto sugli obblighi a carico dei produttori di pasta
10 Ottobre 2016Dal prossimo 13 dicembre 2016 saranno pienamente vigenti le disposizioni sull’etichettatura nutrizionale per tutti i paesi comunitari.
di Lino Vicini
Come è noto la normativa sull’etichettatura dei prodotti alimentari è stata resa omogenea all’interno dell’Unione Europea con il Regolamento (UE) n.1169/2011.
Con tale regolamento è giunta a conclusione l’evoluzione iniziata nel lontano 1979 al momento in cui era stato introdotto dal legislatore comunitario la prima disciplina “orizzontale” in materia di etichettatura alimentare (direttiva 79/112/CE).
Si deve sottolineare come con il Regolamento 1169/2011 viene consolidata e aggiornata non solo la legislazione in materia di etichettatura generale dei prodotti alimentari, ma anche quella in tema di etichettatura nutrizionale.
Attraverso l’etichettatura nutrizionale il consumatore deve aver accesso ad informazioni chiare, coerenti e sostenute da elementi concreti.
Tale necessità è particolarmente considerata dal legislatore europeo il quale, a suo tempo, ha affrontato la questione pubblicando un “libro bianco” in cui sono presi in considerazione i problemi di salute legati all’alimentazione, al sovrappeso e all’obesità.
L’etichetta nutrizionale da questo punto di vista appare un utile strumento in grado di aiutare il consumatore nella scelta di una alimentazione equilibrata.
Se questi sono in estrema sintesi gli scopi a cui il legislatore comunitario aspira verifichiamo la situazione attualmente vigente.
L’applicazione del Regolamento frazionata nel tempo
Il Regolamento 1169/2011, che disciplina la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, è stato approvato il 25 ottobre 2011 e ha trovato applicazione solo a decorrere dal 13 dicembre 2014.
A far data dal prossimo 13 dicembre 2016 saranno pienamente vigenti le disposizioni sull’etichettatura nutrizionale per tutti i paesi comunitari.
Come anticipato, la disciplina contenuta nel Regolamento 1169 del 2011 prevedeva una serie di tappe intermedie per l’applicazione delle nuove regole.
La prima tappa è stata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’unione nell’anno 2011, quella intermedia era l’entrata in vigore nel dicembre 2014, infine con il 13 dicembre 2016 si completa il percorso con la messa a regime di tutte le nuove regole.
Per quanto concerne le novità possiamo elencare le seguenti.
Le dichiarazioni nutrizionali
Sino ad oggi la dichiarazione nutrizionale poteva essere indicata volontariamente nell’etichetta, a partire dal 13 dicembre prossimo venturo essa diventa dicitura obbligatoria che deve comparire sui prodotti alimentari.
Infatti, l’articolo 55 del menzionato Regolamento 1169/2011 prevede espressamente che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), si applichi a decorrere dal 13 dicembre 2016.
Ricordiamo che tale articolo contiene in generale l’elenco delle indicazioni che devono essere riportate sulle etichette dei prodotti alimentari.
Per quello che qui interessa le informazioni nutrizionali sono previste dalla lettera l) del richiamato articolo 9.
Per utilità del lettore riportiamo integralmente il testo dell’articolo in commento.
“Articolo 9
Elenco delle indicazioni obbligatorie
1. Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:
a) la denominazione dell’alimento;
b) l’elenco degli ingredienti;
c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
e) la quantità netta dell’alimento;
f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26;
j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
k) per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
l) una dichiarazione nutrizionale.
2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono espresse mediante parole e numeri. Fatto salvo l’articolo 35, esse possono in aggiunta essere espresse attraverso pittogrammi o simboli.
3. Se la Commissione adotta atti delegati e di esecuzione di cui al presente articolo, segnatamente quelli di cui al paragrafo 1, esse possono essere in alternativa espresse attraverso pittogrammi o simboli invece che parole e numeri.
Al fine di assicurare che il consumatore benefici di mezzi di presentazione delle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari diversi da parole e numeri, e purché sia assicurato lo stesso livello di informazione garantito da parole e numeri, tenendo conto della prova di una comprensione uniforme da parte dei consumatori, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati a norma dell’articolo 51, i criteri cui è subordinata l’espressione di uno o più determinati dati specifici attraverso pittogrammi o simboli invece che parole o numeri.
4. Per assicurare l’attuazione uniforme del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione sulle modalità di applicazione dei criteri definiti a norma del paragrafo 3 per esprimere uno o più determinati dati specifici attraverso pittogrammi e simboli invece che parole o numeri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
La menzionata disciplina prevede a grandi linee una etichetta più leggibile da parte del consumatore.
L’articolo 13 del Regolamento impone che “le informazioni obbligatorie sono apposte in un punto evidente in modo da essere chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili esse non possono essere in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire”.
L’indicazione in etichetta dei valori nutrizionali
La disciplina che si occupa delle indicazioni da inserire nella tabella nutrizionale e che ripetiamo diventa obbligatoria dal 13 dicembre prossimo venturo è contenuta negli articoli che vanno dal 29 al 35 del Regolamento qui in commento. [hidepost]
La norma principale per la redazione della tabella a sette elementi è quella di cui all’articolo 30 che per comodità si riporta qui di seguito.
“Articolo 30
Contenuto
1. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti:
a) il valore energetico; e
b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.
Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.
2. Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1 può essere integrato con l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:
a) acidi grassi monoinsaturi;
b) acidi grassi polinsaturi;
c) polioli;
d) amido;
e) fibre;
f) i sali minerali o le vitamine elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato.
3. Quando l’etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1, vi possono essere ripetute le seguenti informazioni:
a) il valore energetico; oppure
b) il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.
4. In deroga all’articolo 36, paragrafo 1, quando l’etichettatura dei prodotti di cui all’articolo 16, paragrafo 4, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi al solo valore energetico.
5. Fatto salvo l’articolo 44 e in deroga all’articolo 36, paragrafo 1, quando l’etichettatura dei prodotti di cui all’articolo 44, paragrafo 1, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi:
a) al valore energetico; oppure
b) al valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale”.
Tale normativa specifica qui richiamata dà attuazione ai principi generali sintetizzati la legislatore comunitario in uno dei considerando, il 41, che apre e chiarisce le finalità del Regolamento 1169 del 2011.
“Per interessare il consumatore medio ed essere conformi alle finalità informative cui devono corrispondere, e considerato l’attuale livello di conoscenze relative alla nutrizione, le informazioni nutrizionali fornite dovrebbero essere semplici e facilmente comprensibili. La collocazione di informazioni nutrizionali nel campo visivo principale, in genere denominato ‘parte anteriore dell’imballaggio’ e in parte in un altro lato dell’imballaggio, per esempio nella ‘parte posteriore’, può confondere i consumatori. Pertanto, la dichiarazione nutrizionale dovrebbe figurare nel medesimo campo visivo. Inoltre, su base volontaria, gli elementi più significativi delle informazioni nutrizionali potrebbero essere ripetuti nel campo visivo principale affinché i consumatori vedano facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento dell’acquisto degli alimenti. La possibilità di scegliere liberamente le informazioni che possono essere ripetute potrebbe confondere i consumatori. Pertanto occorre precisare quali informazioni possono essere ripetute.”
In poche parole, le informazioni nutrizionali devono essere fornite al consumatore tutte insieme ed evitando possibili comportamenti scorretti da parte del compilatore delle etichette.
In effetti, si può osservare che la disciplina sulla dichiarazione nutrizionale è particolarmente dettagliata. Tale caratteristica lascia intendere che il legislatore comunitario non abbia voluto lasciare spazi di manovra agli operatori del settore alimentare nella formulazione di tale dicitura obbligatoria, evidentemente, proprio al fine di evitare che il consumatore potesse rimanere confuso da modalità di espressione poco chiare.
Il calcolo dei valori
L’articolo 31 del Regolamento si occupa di precisare il calcolo dei valori.
Particolare attenzione deve essere portata al paragrafo 4 dell’articolo richiamato che prevede testualmente:
“4. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:
a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante;
b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure
c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati”.
Il successivo articolo 32 del Regolamento si occupa di regolamentare le modalità di espressione del valore energetico e delle sostanze nutritive contenute nell’alimento per 100 g o per 100 ml.
Oltre alla forma di espressione per 100 g o 100 ml, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive possono essere espressi per 100 g o 100 ml quale percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII. In tale caso, in stretta prossimità della dichiarazione nutrizionale deve figurare la seguente dicitura: “Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)”.
I valori sopra menzionati devono essere indicati ricorrendo alle unità di misura indicate nell’allegato XV del Regolamento.
L’art. 33 consente agli operatori del settore alimentare di indicare il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive, oltre alla forma di espressione per 100 g o 100 ml, con la porzione e/o per unità di consumo.
Tale possibilità è tuttavia ammessa a condizione che siano quantificate sull’etichetta la porzione o l’unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell’imballaggio.
“Articolo 33
Espressione per porzione o per unità di consumo
1. Nei seguenti casi il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere espressi per porzione e/o per unità di consumo, facilmente riconoscibile dal consumatore, a condizione che siano quantificate sull’etichetta la porzione o l’unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell’imballaggio:
a) oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’articolo 32, paragrafo 2;
b) oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’articolo 32, paragrafo 3, per quanto concerne le quantità di vitamine e sali minerali;
c) oltre o in luogo della forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’articolo 32, paragrafo 4” […].
Conclusione
Le novità che andremo ad applicare dal prossimo dicembre non sono quindi delle disposizioni appena approvate, ma regole già conosciute da oltre un lustro.
Da segnalare come la maggior parte dei produttori di pasta ha già da tempo introdotto nelle etichette dei propri prodotti la menzionata dicitura della dichiarazione nutrizionale.
Chi non ha ancora provveduto all’adeguamento delle informazioni contenute sulle confezioni di pasta dovrà farlo entro la data ultima del 13 dicembre prossimo venturo.
Ricordiamo, infine, come l’art. 54 del Regolamento preveda espressamente che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfino il requisito previsto di cui all’art. 9 paragrafo 1 lettera l) dichiarazione nutrizionale possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
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