Le indicazioni pubblicitarie in etichetta
20 Giugno 2009Etichette e confezioni spesso riportano diciture volte a richiamare, per ovvie finalità commerciali, l’attenzione del consumatore su particolari qualità – alle volte solo vantate – del prodotto. Termini come “naturale”, “genuino”, “senza conservanti”, “artigianale”, “sublime” ed altri ancora compaiono sempre più di frequente anche sulle confezioni di pasta. Per non incorrere in sazioni, è bene conoscere la normativa che disciplina l’uso di tali diciture
di Giuseppe Pumelli
Un tema cui l’autorità di controllo sta dedicando particolare attenzione è quello delle frasi propagandistiche in etichetta che ormai accompagnano la quasi totalità dei prodotti.
Queste frasi possono dar luogo a diverse situazioni a seconda del contenuto, e vanno suddivise in pubblicità mercantile, nutrizionale o salutistica. In questo articolo ci occuperemo solo delle forme pubblicitarie mercantili, riservando l’analisi delle altre ad articoli successivi.
Le frasi mercantili, che sono le più innocue, sono costituite da semplici vanterie sulla qualità del prodotto, senza affermare che questo possa influire sugli aspetti nutrizionali della dieta (povero di grassi, senza zucchero, ecc.) o sugli aspetti salutistici del prodotto (diminuisce il colesterolo, protegge dalle infezioni, ecc.).
La disciplina cui fare riferimento, in primo luogo, è indubbiamente quella specifica sugli alimenti, rappresentata dal decreto legislativo 109/92 e successive modifiche che recita all’art. 2:«Finalità dell’etichettatura dei prodotti alimentari.
1. L’etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da:
a) non indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull’origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;
b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche; [hidepost]
d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare.
2. I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari».
A questo disposto si devono aggiungere le previsioni del decreto legislativo 74/92, oggi abrogato e inglobato nel codice di consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) che detta particolari condizioni generali per la pubblicità, non in modo specifico per gli alimenti, ma in generale per ogni prodotto. Occorre quindi tenere in considerazione questo disposto per tutte le situazioni non esplicitamente previste per gli alimenti e le bevande.
In base all’efficacia congiunta di queste norme, possiamo suddividere la pubblicità mercantile in: […]. La lettura integrale è riservata ai possessori della rivista [/hidepost]