L’elenco degli ingredienti
18 Giugno 2012Un approfondimento sull’elenco degli ingredienti, una dicitura obbligatoria nell’etichetta dei prodotti alimentari.
di Nazario Malandrino
L’elenco degli ingredienti nei prodotti alimentari rappresenta una delle diciture che debbono figurare obbligatoriamente in etichetta.
Si tratta di una dicitura di particolare importanza che verosimilmente il consumatore esamina dopo aver letto la denominazione di vendita del prodotto. Essa consente di conoscere la composizione dell’alimento e dunque in maniera dettagliata gli ingredienti presenti nel prodotto offerto in vendita.
I potenziali acquirenti, leggendo la lista degli ingredienti, potranno verificare se nell’alimento sono stati utilizzati componenti non graditi, così come potranno comprendere quale tra gli ingredienti è presente in quantità maggiore sulla base dell’ordine ponderale decrescente osservato dagli operatori nella loro enumerazione.
La norma orizzontale attualmente vigente nell’ambito comunitario in materia di etichettatura degli alimenti è la direttiva 2000/13/CE. Essa, tuttavia, sarà abrogata a decorrere dal 13 dicembre 2014. Da quella data si applicherà il regolamento (UE) 1169/2011 del parlamento europeo, ad eccezione della parte riguardante l’etichettatura nutrizionale la cui applicazione è prevista dal 13 dicembre 2016 e dell’allegato IV, parte B (requisiti specifici e designazione delle carni macinate), che si applicherà a partire dal primo gennaio 2014. È utile osservare che le regole ed i principi di base inerenti alla designazione e alla formulazione della lista degli ingredienti della direttiva 2000/13/CE sono stati confermati anche nel nuovo regolamento.
L’abrogazione della direttiva 2000/13/CE comporterà a livello nazionale il superamento del decreto legislativo 109/1992, norma oggi in vigore, concernente l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. [hidepost]
Il decreto legislativo 109/1992 sopra menzionato detta la disciplina in tema di dichiarazione degli ingredienti, disponendo che con il termine “ingrediente” s’intende qualunque sostanza o prodotto o costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata. Sono, pertanto, considerati ingredienti solo le sostanze messe in opera dal produttore di alimenti e che risultano essere presenti nel prodotto finito.
Più segnatamente, il decreto legislativo 109/1992 all’articolo 5, comma 3, stabilisce che l’elenco degli ingredienti reca un’ intestazione o è preceduto da una adeguata segnalazione contenente o consistente nel termine “ingredienti”. Esso riporta in ordine di peso decrescente l’indicazione di tutti gli ingredienti al momento del loro uso nella fabbricazione dell’alimento.
La norma non impone un calcolo sul prodotto finito, ma diversamente una indagine nella fase d’uso dell’ingrediente. È chiaro che gli ingredienti utilizzati nella produzione dell’alimento, a causa delle lavorazioni a cui sono sottoposti, subiscono delle importanti modifiche e pertanto sono presenti nel prodotto finito in forma modificata ed in diverse quantità. Gli ingredienti vanno pertanto determinati al momento della loro utilizzazione anche se nel prodotto finito residuano in forma modificata. Proprio per tale motivo, i controlli sugli ingredienti da parte delle autorità accertatrici debbono essere effettuati nel momento dell’utilizzo dell’ingrediente, potendo essere rilevate nel prodotto finito sostanze non utilizzate, la cui presenza è dovuta ad esempio al fatto che sono componenti naturali di altri ingredienti.
Ai sensi dell’art. 7, comma 1 del decreto legislativo 109/1992, non sono considerati ingredienti:
1) i costituenti di un ingrediente, che durante il processo di lavorazione siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi successivamente nella medesima quantità (ad esempio, l’aggiunta di aromi ai succhi di frutta recuperati nella stessa quantità originaria durante il processo di concentrazione dei succhi);
2) gli additivi la cui presenza è dovuta al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento, purché non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito;
3) i coadiuvanti tecnologici il cui utilizzo può dar luogo alla presenza non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tali sostanze o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito;
4) le sostanze utilizzate in dosi strettamente necessarie come solventi o supporti per additivi e aromi e le delle sostanze il cui uso è prescritto come rivelatore;
4 bis) le sostanze che, pur essendo additivi, sono utilizzate secondo le stesse modalità e con le stesse finalità dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono presenti nel prodotto finto anche se in forma modificata.
In tutti questi casi non sarà necessario menzionare nella lista degli ingredienti le sostanze sopra indicate. Le eccezioni previste dal legislatore evidenziano che la informazione del consumatore può essere circoscritta alle sole sostanze utilizzate nella preparazione dell’alimento, che sono ancora presenti nel prodotto finito e svolgono una funzione significativa nel corso della vita dell’alimento. Tuttavia, le esenzioni in parola non si applicano in caso di allergeni. Le sostanze sopra indicate, difatti, dovranno essere sempre indicate in etichetta se allergeniche al fine di fornire una corretta informazione alle persone che soffrono di allergie o intolleranze.
È utile segnalare, peraltro, che il nuovo regolamento 1169/2011 dedica al tema […]. La lettura integrale è riservata ai possessori della rivista. Abbonati subito per non perdere il prossimo numero [/hidepost]