Crisi alimentari, quando il problema è nell’imballaggio
20 Settembre 2011Quali sono le responsabilità in cui incorre il produttore di pasta, nel caso in cui l’alimento sia irregolare a causa di una contaminazione provocata da una confezione o un imballo non idonei?
di Lino Vicini
Tutti gli operatori che fabbricano ed immettono alimenti all’interno dell’Unione europea rispondono se gli stessi non sono conformi alla legislazione comunitaria.
Per quanto riguarda il nostro paese, l’applicazione di tale principio generale si traduce in differenti profili di responsabilità.
In primo luogo, l’impresa alimentare risponde civilmente, ossia con un risarcimento monetario, nei confronti dei consumatori che hanno subito dei danni fisici o patrimoniali a seguito del consumo di alimenti non conformi. La responsabilità di questo tipo è essenzialmente oggettiva, ciò significa, in estrema sintesi, che il consumatore danneggiato non deve provare la colpa del produttore, che si presume, (salvo prova contraria) ma soltanto il danno subito, il difetto dell’alimento e il nesso causale che lega i due.
Così, per esempio, se una pasta fresca contaminata da microrganismi patogeni provoca una gastroenterite, il produttore è tenuto a risarcire tutti i danni subiti dai consumatori che hanno contratto la malattia a causa dell’alimento non conforme. Le aziende possono tutelarsi preventivamente dall’insorgenza della responsabilità civile attraverso contratti d’assicurazione che risarciscano direttamente il danneggiato di tutti i danni subiti.
Su un diverso piano il responsabile legale dell’impresa può incorrere nella responsabilità penale per la commissione di un reato.
Riprendendo l’esempio fatto sopra il produttore di pasta contaminata può essere imputato di lesioni personali colpose (art. 590 del codice penale) e di violazione dell’art. 5 lettera d) della legge sugli alimenti.
In questo caso la responsabilità non può mai essere oggettiva, ossia presunta, ma è sempre personale e diretta.
Ciò significa che la prova della violazione della legge penale e della responsabilità (dolosa o colposa) del soggetto deve essere dimostrata dall’organo della pubblica accusa al termine di un processo.
è evidente che in questo secondo caso nessuna assicurazione può coprire tale rischio in quanto la responsabilità penale, per espresso disposto costituzionale (art. 27 della Costituzione), è sempre personale e non può mai essere delegata a terzi.
Analizziamo la disciplina attualmente in vigore attraverso un caso concreto, accaduto qualche anno, fa per chiarire ai lettori di Pastaria quali sono gli obblighi che incombono ai produttori. [hidepost]
Gli obblighi generali del commercio alimentare
La legislazione alimentare comunitaria si prefigge di tutelare gli interessi dei consumatori e di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano1.
In particolare essa mira a prevenire le seguenti pratiche:
a) le pratiche fraudolenti o ingannevoli;
b) l’adulterazione degli alimenti;
c) ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore.
Per questo motivo sono previsti degli obblighi a carico degli operatori del settore alimentare […]. La lettura integrale è riservata ai possessori della rivista. Abbonati subito per non perdere il prossimo numero [/hidepost]