Liberalizzazioni o maxi regolamentazione?
19 Giugno 2012Nel tentativo di limitare lo strapotere della Gdo, il Governo interviene a gamba tesa nell’ambito delle contrattazioni tra privati. Cercando di tutelare le imprese fornitrici, finisce per generare ulteriore burocrazia e ostacoli nella commercializzazione. Eccoci davanti all’ennesimo caso di legge approvata con le migliori intenzioni, ma con incerti risultati.
di Maria Antonietta Dessì
Dopo lungo e travagliato iter e con qualche modifica rispetto al testo iniziale, il 22 marzo scorso è stato convertito in legge il decreto 1/2012, cosiddetto “decreto liberalizzazioni”. Già in fase di predisposizione i suoi contenuti avevano generato perplessità e polemiche, talvolta molto accese. Gli aspetti che interessano i produttori di alimentari sono quelli relativi alla «Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari» che sono stati presentati allo scopo di salvaguardare la produzione agroalimentare e le piccole e medie imprese, in particolare rispetto alle pratiche commerciali scorrette da parte della grande distribuzione organizzata. Questo fatto riapre la mai spenta discussione in merito a quello che viene comunemente definito lo “strapotere” della Gdo.
Il decreto però, pur licenziato con le migliori intenzioni, pone regole che fanno pensare più ad una maxi regolamentazione e ad un eccesso di norme, che ad una liberalizzazione. In più insinuano il dubbio sul fatto che realmente certe azioni commerciali scorrette possano essere effettivamente contenute con pochi articoli di legge.
Il provvedimento prevede nuove regole come la forma obbligatoria del contratto, i tempi di pagamento e il divieto di pratiche commerciali sleali. I contratti di fornitura dovranno pertanto essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicare a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto, nonché il prezzo e le modalità di consegna e di pagamento. Di fatto non saranno più ammessi gli accordi commerciali verbali, se non nella vendita diretta al consumatore finale. [hidepost]
Nelle relazioni tra operatori sarà inoltre vietato imporre condizioni di acquisto o di vendita ingiustificatamente gravose o retroattive. Allo stesso modo sarà vietato applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti o subordinare la conclusione dei contratti all’esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti. Non è però tutto qui: la norma vieta anche di conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura delle relazioni commerciali o adottare qualunque condotta commerciale sleale che si possa considerare tale, anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di fornitura […]. La lettura integrale è riservata ai possessori della rivista. Abbonati per non perdere i prossimi numeri [/hidepost]