L’esportazione di pasta nel mondo: l’obbligo di indicare l’elenco degli ingredienti della pasta di semola di grano duro
30 Marzo 2010L’articolo presenta un’analisi comparata del diritto comunitario e di alcuni ordinamenti di paesi terzi sull’obbligo di indicare l’elenco degli ingredienti della pasta di semola di grano duro.
di Massimo Buonavita
L’argomento che è stato prescelto per quest’articolo è di particolare interesse ed attualità, in quanto è stato più volte oggetto di quesiti e richieste nel corso della nostra attività di consulenti nella realizzazione dell’etichettatura per vari mercati destinatari.
In sede di esportazione dei loro prodotti, molte aziende nostre clienti hanno infatti ricevuto la richiesta, da parte delle autorità di controllo dei paesi destinatari o degli importatori locali, di integrare l’etichettatura dei prodotti con l’elenco degli ingredienti anche quando si trattava di semplice «pasta di semola di grano duro», ottenuta cioè con l’impiego di sola semola di grano duro, cui viene aggiunta acqua per l’impasto.
Ci siamo dunque chiesti se, nelle varie legislazioni dei mercati destinatari, sia realmente obbligatorio dotare l’etichettatura della pasta di semola di grano duro di un elenco degli ingredienti che riporti, oltre all’ingrediente principale “semola”, anche l’acqua aggiunta.
La conclusione è stata negativa in tutti i casi sino ad ora trattati, e rappresenta allo stato attuale un importante elemento di uniformità che non varia al variare dell’ordinamento giuridico destinatario, nemmeno quando questo non appartiene all’Unione europea.
Vediamo nel dettaglio le ragioni che ci hanno condotto a questa conclusione, suddividendo l’indagine fra l’Unione europea ed alcuni ordinamenti che non ne fanno parte (Stati Uniti, Australia e Brasile) che, comunque, rispecchiano quanto accade in genere a livello mondiale. [hidepost]
Unione europea
La norma-quadro comunitaria sull’etichettatura dei prodotti alimentari, cioè la direttiva 2000/13/CE, stabilisce che la dichiarazione dell’elenco degli ingredienti non è obbligatoria nel caso di prodotti costituiti da un solo ingrediente, a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell’ingrediente, o che comunque consenta di determinare la natura dell’ingrediente senza rischio di confusione.
Ciò premesso, la pasta di semola di grano duro rientra in questa fattispecie, in quanto sussistono entrambi i presupposti per poter omettere l’indicazione dell’elenco degli ingredienti[…]. La lettura integrale è riservata ai possessori della rivista. Abbonati subito per non perdere i prossimi numeri della rivista [/hidepost]