I prodotti alimentari merceologicamente riconducibili alla pasta
29 Luglio 2009Molti sono i prodotti alimentari a base di pasta che compongono la normale offerta commerciale di tanti pastai. Pensiamo a lasagne, cannelloni, piatti pronti. L’articolo prova a fare chiarezza su alcuni aspetti relativi alla normativa che li disciplina, non tralasciando il delicato tema della loro etichettatura.
di Lino Vicini
Secondo un antico proverbio cinese «il primo passo della saggezza sta nel dare alle cose il loro (vero) nome».
Per venire a culture più vicine alla nostra tradizione occidentale non è un caso che proprio nella Bibbia, in particolare nel libro della Genesi, si ritrova l’uomo che su invito divino dà alle cose il loro nome.
Pasta deriva probabilmente dal greco ????? (farina con acqua e sale) e dal tardo latino pasta.
La ricerca del primo inventore della pasta ha scatenato un serrato dibattito tra gli storici ed ha fatto scorrere fiumi d’inchiostro, tuttavia gli sforzi profusi non paiono aver dato risultati certi e definitivi.
Per tornare al presente, il legislatore italiano si è preoccupato nel corso degli anni di disciplinare in modo dettagliato la produzione della pasta con disposizioni ad hoc tese ad assicurare essenzialmente la qualità e composizione dell’alimento nel rigoroso rispetto della tradizione.La definizione legale di questo alimento è contenuta nella legge 4 luglio 1967, n. 580 («Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari»), successivamente integrata dal decreto del presidente della Repubblica n. 187 del 2001 («Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell’art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146») che ha introdotto il regolamento di revisione della normativa sulle paste alimentari.[hidepost]
Così secondo l’art. 6 di quest’ultima disposizione la pasta di semola di grano duro è costituita «dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasto preparato esclusivamente con semola di grano duro ed acqua».
Il Dpr 187 oltre a disciplinare in generale la denominazione di vendita della pasta si preoccupa di regolare la produzione delle paste secche speciali, le paste all’uovo, le paste fresche con o senza ripieno nonché le paste stabilizzate.
Nel sistema creato dal legislatore trovano posto infine le preparazioni alimentari a base di pasta e le specialità gastronomiche comunque riconducibili alla pasta.
La previgente normativa in tema di ingredienti della pasta
Per comprendere la situazione attuale è necessario fare un passo indietro e confrontarla con quella anteriore al 1997.
All’epoca vigeva una disciplina che imponeva un elenco tassativo degli ingredienti legalmente utilizzabili nelle paste alimentari.
Nel caso in cui fosse realizzato un prodotto analogo alla pasta ma con un ingrediente diverso, non contemplato nell’elenco ammesso, si doveva adottare una denominazione differente da quella legale.
L’esempio concreto di tale situazione può essere il seguente: se si fossero prodotti dei tagliolini al nero di seppia si doveva procedere a trovare una denominazione diversa perché il prodotto, pur riconducibile alla pasta, non ne rispettava le caratteristiche legali in quanto tra gli ingredienti ammessi non erano ricompresi i pesci ed in generale tutti i prodotti ittici […]. La lettura integrale è riservata ai possessori della rivista [/hidepost]