La rintracciabilità degli alimenti
7 Aprile 2008Si prosegue in questo articolo il discorso sul regolamento CE 178/2002, iniziato nei precedenti numeri, affrontando gli argomenti che rivestono particolare interesse per i produttori di pasta: responsabilità e rintracciabilità dei prodotti.
di Lino Vicini
Il regolamento CE 178/2002 mira, come è noto, a stabilire definizioni comuni, principi guida fondamentali e obiettivi per la legislazione alimentare in modo da garantire un elevato livello di tutela della salute e un funzionamento efficace del mercato interno.
Questo regolamento stabilisce per la prima volta in un testo normativo unitario gli obblighi generali degli operatori del settore alimentare definendo in modo preciso i ruoli di tutte le categorie coinvolte (agricoltori, produttori di alimenti e mangimi, importatori, intermediari, distributori, imprese private e pubbliche di ristorazione) nella cosiddetta catena alimentare.
Poiché un operatore del settore alimentare può elaborare meglio di chiunque altro sistemi sicuri di approvvigionamento degli alimenti e di garanzia della sicurezza dei prodotti finiti, egli è giuridicamente il principale responsabile della conformità dei suoi prodotti alla legislazione alimentare, in particolare per quanto riguarda adeguati standard di sicurezza.
A norma dell’art. 17 paragrafo 1 del citato regolamento gli operatori del settore alimentare hanno l’obbligo di partecipare attivamente all’applicazione delle prescrizioni della legislazione alimentare, verificandone l’ottemperanza. L’obbligo in parola è strettamente connesso alle altre prescrizioni contenute nel regolamento 178/2002 (per esempio l’analisi dei rischi e dei punti critici da controllare nel campo dell’igiene dei prodotti alimentari).