Le modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie
20 Luglio 2010L’articolo chiarisce come indicare le menzioni obbligatorie da apporre in etichetta.
di Lino Vicini
La normativa sull’etichettatura dei prodotti alimentari prevede, tra le altre disposizioni, le modalità di esposizione delle informazioni obbligatorie da apporre sulle confezioni.
Ricordiamo come la finalità di questa disciplina sia l’assicurazione della corretta e trasparente informazione al consumatore al momento in cui il prodotto viene esposto per la vendita.
Il rispetto di questo principio viene concretizzato dal legislatore con l’enunciazione di alcune regole specifiche contenute nell’art. 14 del decreto legislativo 109 del 1992.
La regola generale è quella per cui la denominazione di vendita, la quantità, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza devono figurare nello stesso campo visivo.
Questa disciplina, a nostro giudizio, è particolarmente dettagliata, tuttavia è molto frequente la critica relativa ad una presunta lacuna nella mancata indicazione delle dimensioni delle menzioni obbligatorie.
La conseguenza di questa situazione è la possibile difficoltà che i consumatori affrontano nella lettura delle etichette, specialmente quanto nelle confezioni sono riportate indicazioni plurilingue.
In particolare, secondo i critici, le scritte riportate sui prodotti in molti casi sarebbero troppo piccole.
L’emanazione da parte del legislatore di nuove e più puntuali regole che sostituiscano quelle lacunose attualmente in vigore risolverebbe alla radice l’inconveniente.
A ben guardare queste osservazioni negative sono in verità assolutamente infondate. La normativa in vigore infatti è chiarissima e puntuale anche su questo particolare aspetto.
Analizziamo quindi in dettaglio le regole da seguire.
Come anticipato i produttori devono indicare nello stesso campo visivo le principali informazioni relative all’alimento.
Ci si è quindi chiesto il significato di questa imposizione e se con questo termine si facesse riferimento allo stesso lato della confezione che racchiude l’alimento.[hidepost]
Così, prendendo in considerazione una scatola di pasta, il dubbio potrebbe riguardare l’apposizione delle indicazioni, ossia se le stesse devono essere riferite tassativamente ad uno solo dei lati, per esempio quello più piccolo.
In realtà con la dicitura «stesso campo visivo» il legislatore ha inteso indicare la zona ampia che può essere percepita dall’occhio umano così che non deve essere ristretta ad uno solo dei lati di una scatola […]. La lettura integrale è riservata ai possessori della rivista. Abbonati subito per non perdere il prossimo numero [/hidepost]