Sanzioni e diritto di difesa
17 Marzo 2009L’articolo apprfondisce i temi dell’applicazione delle sanzioni amministrative per la sicurezza alimentare, stabilite dal decreto legislativo 193/2007, e del diritto di difesa del produttore di pasta.
di Lino Vicini
Nell’articolo Le nuove sanzioni in tema di sicurezza alimentare, pubblicato sul numero 10 di Pastaria, sono state illustrate le principali novità apportate dal decreto 193 del 6 novembre 2007 con particolare attenzione alle nuove sanzioni penali ed amministrative introdotte nel settore alimentare.
Il legislatore nazionale ha scelto di punire il mancato rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza alimentare in modo articolato e differenziato a seconda della ritenuta gravità degli illeciti.
Le sanzioni pecuniarie possono variare da poche migliaia di euro sino ad importi più elevati, come nel caso di attività in stabilimenti non riconosciuti, ai sensi del regolamento 853/2004, ove è previsto un importo massimo fino a 30.000 euro.
Si può osservare come nella maggior parte degli illeciti introdotti (art. 6 comma 6, 7, 8) è stabilita una pena edittale oscillante da 1.000 a 6.000 euro.
Con riguardo al mancato rispetto da parte dell’operatore del settore alimentare (diverso da quello della produzione primaria) dei requisiti generali in tema di igiene la sanzione fissata varia invece da un importo minimo di 500 euro fino a 3.000 euro.
Il semplice raffronto delle norme evidenzia come le violazioni aventi ad oggetto prodotti carnei siano punite più pesantemente di quelle relative a tutti gli altri alimenti.
Tali sanzioni sono applicate frequentemente dagli organi di controllo (NAS, AUSL, ecc.), in caso di accertate irregolarità al termine delle ordinarie attività di verifica e ispezione delle strutture produttive e distributive.
Il diritto di difesa
A questo proposito è utile ricordare agli operatori del settore della pasta gli strumenti di difesa predisposti in generale dall’ordinamento italiano per la difesa dei soggetti che ricevono prescrizioni, contestazioni o si vedono irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie predette. [hidepost]
La procedura di verifica delle irregolarità, contestazioni ed irrogazione delle sanzioni da parte degli organi pubblici deve, come noto, rispettare regole e forme predeterminate, ciò al fine di garantire e tutelare i diritti degli operatori come stabilito in generale dall’articolo 24 della Costituzione Repubblicana in tema di diritto di difesa.
Così per quanto riguarda le violazioni più gravi punite con sanzione penale, i pubblici ufficiali sono obbligati ad osservare numerose disposizioni contenute nel codice di procedura penale.
Alle regole del codice di rito si aggiungono infine le norme di alcune leggi speciali, come per esempio la 283 del 1962, che si occupa di disciplinare determinati aspetti specifici degli alimenti e delle bevande come quelli in tema di campionamento e analisi […]. La lettura integrale è riservata ai possessori della rivista [/hidepost]